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In caso di malfunzionamenti, comunicazione per gli occasionali via email anche oltre il 30 aprile

L’INL manterrà attivi gli indirizzi da utilizzare in caso di malfunzionamento del sistema o di oggettive difficoltà del committente

Con la nota n. 881 pubblicata ieri, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, torna sul tema della comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, prevista dall’art. 14 DLgs. 81/2008 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13 del DL 146/2021 conv. L. 215/2021; (si veda “Fino al 30 aprile comunicazione preventiva per prestazioni occasionali via email” del 29 marzo 2022).


Come comunicato con la nota n. 573/2022, a partire dal 28 marzo 2022 è operativo il nuovo applicativo relativo alle comunicazioni obbligatorie delle prestazioni occasionali, che fino al prossimo 30 aprile si affiancherà all’attuale sistema che prevede l’invio della comunicazione in esame all’Ispettorato a mezzo di semplice email, a uno degli indirizzi dell’Ispettorato territorialmente competente comunicati con la nota n. 29/2022 (si veda “Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali tramite email” del 12 gennaio 2022). Tali indirizzi, rende noto l’Ispettorato, verranno in ogni caso mantenuti attivi al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o “in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente”, come ad esempio il caso in cui sia costretto ad occuparsene di persona invece di farsi assistere dal professionista.


In tal senso, pertanto, l’Ispettorato sembra rivedere l’orientamento espresso in precedenza con la nota n. 573/2022, secondo cui dal 1° maggio 2022 l’applicativo telematico sarà l’unica modalità valida per assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, pena l’invalidità e la conseguente sanzionabilità delle comunicazioni effettuate via email; infatti, stando alla formulazione della nota in esame – al netto di eventuali malfunzionamenti del servizio, ove il ricorso agli indirizzi email si rende gioco forza necessario – difficilmente potrà trovare spazio il preannunciato trattamento sanzionatorio, specie ove possano essere rappresentate da parte del committente oggettive difficoltà nell’effettuare la comunicazione attraverso i canali ministeriali.


Tuttavia, per incentivare i committenti a utilizzare il canale telematico messo a disposizione dal Ministero, l’Ispettorato, rispetto alla comunicazione a mezzo mail preannuncia che “tenuto conto che tale modalità di comunicazione non consente un adeguato monitoraggio degli adempimenti (a causa della mancanza di un «quadro complessivo» delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti), eventuali verifiche, anche a campione, dovranno essere effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che utilizzino gli indirizzi di posta in luogo dell’applicativo”.


Quest’ultimo, lo si ricorda, consente di indicare gli elementi identificativi del committente e del prestatore, il luogo in cui si svolgerà la prestazione, una sintetica descrizione dell’attività, l’oggetto della stessa e, in via facoltativa, il relativo compenso. Quanto alla durata della prestazione, la nuova modulistica richiede di inserire la data di inizio e di inserire un arco temporale entro il quale il lavoratore dovrebbe rendere la propria opera: entro 7, 15 o 30 giorni.


Qualora l’attività lavorativa non sia terminata entro tale arco temporale, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie. Si ricorda infatti che l’omessa comunicazione, anche quando non viene rinnovata in relazione a rapporti che si protraggono oltre la durata inizialmente indicata, determina l’applicazione della sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (concretamente pari a 833,33 euro, tenuto conto che non trova applicazione la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004).


Tramite il canale telematico potranno inoltre essere gestite anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo relativo alla comunicazione da annullare o variare.

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