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Buoni carburante estesi a tutti i dipendenti di «datori di lavoro privati»

È stato modificato il precedente riferimento alle aziende private

I buoni carburante possono essere concessi ai dipendenti non solo dalle “aziende” private, ma da tutti i datori di lavoro, inclusi quindi gli studi professionali. Nell’ambito della conversione in legge del DL 21/2022 è stata prevista una modifica alla norma di cui all’art. 2 recante la disciplina del “bonus carburante per i dipendenti”.


Nella versione originaria, la citata disposizione stabiliva, al comma 1, che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.


Viene ora previsto che le parole “a titolo gratuito da aziende private” siano sostituite con “dai datori di lavoro privati”.

Al riguardo, nel dossier del Servizio studi del Senato relativo alla conversione in legge, viene affermato che: “l’articolo 2, comma 1, con le modifiche proposte dagli emendamenti 2.7 e identici approvati in sede referente, riconosce a tutti i datori di lavoro privati (nel testo precedente alle sole aziende private) la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo (nel testo precedente solo gratuitamente) ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro”.

Le modifiche riguardano, quindi, da un lato i soggetti che possono erogare i buoni benzina nell’ambito della disciplina di favore, dall’altro la modalità con cui può avvenire tale erogazione.


Con riferimento al primo punto, il concetto di “azienda privata” utilizzato nella versione originaria della disposizione poneva un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali, che sarebbero stati esclusi dall’agevolazione (si veda “Buoni benzina non tassati con dubbio dipendenti degli studi professionali” del 25 marzo). Con l’utilizzo della locuzione “datori di lavoro privati” la detassazione spetta ora a tutti i dipendenti del settore privato, ivi compresi i dipendenti degli studi professionali (modifica accolta con favore da Confprofessioni; si veda “Buoni carburante anche per i dipendenti degli studi professionali” del 12 maggio).

Resta comunque ferma la facoltà del datore di lavoro di concedere o meno i buoni carburante nel 2022 e l’importo degli stessi; l’unico vincolo ai fini dell’agevolazione è il limite massimo di 200 euro per lavoratore.

Continuerebbero, inoltre, a essere esclusi dalla disposizione di favore i dipendenti della Pubblica Amministrazione.


Quanto alla modifica relativa alle modalità di erogazione ai fini dell’agevolazione, si rileva che inizialmente era previsto che i buoni fossero concessi “gratuitamente”, previsione che viene tuttavia ora eliminata.

Questa modifica sembra diretta a fugare ogni dubbio in ordine alla possibilità di utilizzare i buoni in esame anche ai fini della parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale; cfr. dossier del Servizio studi del Senato).


Nonostante la norma non lo disponga espressamente, il citato dossier, richiamando la Relazione illustrativa, afferma che gli importi riconosciuti sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF (pari a 258,23 euro) e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.


Alcuni aspetti ancora da chiarire

Restano tuttavia ancora da chiarire numerosi aspetti della disciplina di cui all’art. 2 del DL 21/2022.

Ad esempio, nessuna indicazione è stata fornita in relazione all’ipotesi di superamento della soglia dei 200 euro di buoni carburante.


Inoltre, con riferimento ai soggetti destinatari dei buoni carburante, la norma fa espresso riferimento soltanto ai “dipendenti”, per cui sembrerebbero esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui, ad esempio, i co.co.co e gli amministratori non dipendenti e non professionisti).

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