In relazione alle detrazioni edilizie la possibilità di optare per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura segue il codice intervento
Con due documenti di prassi pubblicati nella giornata di ieri, 19 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti circa le modalità di esercizio dell’opzione per la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020 relativo alle detrazioni “edilizie”.
Con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 19 maggio 2022 n. 279, è stato in primo luogo ribadito come, ai fini del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione risulterà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati (sempre che tali importi vengano distintamente contabilizzati e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione).
A tal fine è stato, altresì, specificato che, qualora il beneficiario delle predette agevolazioni intenda optare per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, il credito cedibile andrà calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione.
Da ciò consegue che, ad esempio, nell’ambito del superbonus del 110% risulterà, quindi, possibile cedere il solo credito calcolato sulle spese dell’anno per l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, utilizzando, invece, direttamente la detrazione spettante per le spese dell’anno relative ai restanti interventi posti in essere (il beneficiario avrà, dunque, facoltà di scelta ragionando “per codice intervento”).
Con la FAQ del 19 maggio 2022, invece, l’Amministrazione finanziaria ha formalizzato i chiarimenti che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, aveva anticipato in occasione del convegno organizzato da Eutekne e Credit Agricole a Venezia lo scorso 6 maggio (si veda “Crediti d’imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità” del 7 maggio 2022).
Nello specifico con la citata FAQ sono stati forniti importanti precisazioni circa l’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi, previsti dal comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020.
Dal 1° maggio 2022 divieto di cessioni parziali
Per effetto di tale disposizione, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi, comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (al fine di verificare il rispetto del citato divieto, viene, infatti, attribuito a tali crediti un codice identificativo univoco, il quale andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come il divieto di cessione parziale sia da intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione (a tal fine in fase di caricamento sulla piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono suddivisi, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa, in rate annuali di pari importo, ciascuna delle quali sarà dotata di un proprio codice univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni delle singole rate).
Di conseguenza, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, mentre le restanti rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Resta, invece, esclusa la possibilità per le singole rate di formare oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.