Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

MUD 2022 da presentare entro il 21 maggio

La dichiarazione va trasmessa mediante invio telematico o, nei casi consentiti, con PEC

Scade il 21 maggio 2022 il termine per l’invio alla Camera di Commercio del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022, con il quale vanno dichiarati (indicandone quantità e tipologia) i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2021.


Tale modello dichiarativo è stato approvato con DPCM del 17 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022: in ragione di ciò, a norma dell’art. 6 comma 2-bis della L. 70/1994, il termine per la presentazione del modello dichiarativo, ordinariamente individuato il 30 aprile di ciascun anno, è stato fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ossia, appunto, il 21 maggio 2022.


Si ricorda che il MUD si articola in sei comunicazioni:

- comunicazione rifiuti;

- comunicazione veicoli fuori uso;

- comunicazione imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio);

- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;

- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).


Tra le novità recepite nel nuovo modello, si richiama, in particolare, che è stata modificata la comunicazione relativa ai rifiuti urbani, individuandone tra i destinatari anche i soggetti che si occupano della raccolta di tali rifiuti a norma dell’art. 198 comma 2-bis del DLgs. 152/2006 (ossia i soggetti ai quali sono conferiti i rifiuti urbani, per avviarli al recupero, dalle utenze domestiche che non si rivolgono al servizio pubblico).


Va presentato un MUD per ciascuna unità locale, da trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante:

- in generale, invio telematico con firma digitale;

- oppure, ove normativamente consentito, trasmissione a mezzo PEC di un documento pdf contenente, tra l’altro, la scansione di copia, sottoscritta dal dichiarante, della modulistica generata dal sistema di compilazione.


In caso di MUD omesso, incompleto o inesatto, a norma dell’art. 258 del DLgs. 152/2006, viene disposta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Qualora il MUD sia trasmesso tardivamente, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 21 maggio 2022 (ossia entro il 20 luglio 2022), viene irrogata una sanzione tra i 26 e i 160 euro. Nell’ipotesi di ritardo superiore ai 60 giorni, il MUD si considera invece omesso, con le predette conseguenze sanzionatorie. 


In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i veicoli fuori uso, l’art. 13 comma 7 del DLgs. 209/2003 prevede una sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Per la sola omessa comunicazione, è altresì disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.


In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i produttori AEE, viene prevista dall’art. 38 comma 2 lett. h) del DLgs. 49/2014 una sanzione compresa tra i 2.000 ed i 20.000 euro.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...