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MUD 2022 da presentare entro il 21 maggio

La dichiarazione va trasmessa mediante invio telematico o, nei casi consentiti, con PEC

Scade il 21 maggio 2022 il termine per l’invio alla Camera di Commercio del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022, con il quale vanno dichiarati (indicandone quantità e tipologia) i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2021.


Tale modello dichiarativo è stato approvato con DPCM del 17 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022: in ragione di ciò, a norma dell’art. 6 comma 2-bis della L. 70/1994, il termine per la presentazione del modello dichiarativo, ordinariamente individuato il 30 aprile di ciascun anno, è stato fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ossia, appunto, il 21 maggio 2022.


Si ricorda che il MUD si articola in sei comunicazioni:

- comunicazione rifiuti;

- comunicazione veicoli fuori uso;

- comunicazione imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio);

- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;

- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).


Tra le novità recepite nel nuovo modello, si richiama, in particolare, che è stata modificata la comunicazione relativa ai rifiuti urbani, individuandone tra i destinatari anche i soggetti che si occupano della raccolta di tali rifiuti a norma dell’art. 198 comma 2-bis del DLgs. 152/2006 (ossia i soggetti ai quali sono conferiti i rifiuti urbani, per avviarli al recupero, dalle utenze domestiche che non si rivolgono al servizio pubblico).


Va presentato un MUD per ciascuna unità locale, da trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante:

- in generale, invio telematico con firma digitale;

- oppure, ove normativamente consentito, trasmissione a mezzo PEC di un documento pdf contenente, tra l’altro, la scansione di copia, sottoscritta dal dichiarante, della modulistica generata dal sistema di compilazione.


In caso di MUD omesso, incompleto o inesatto, a norma dell’art. 258 del DLgs. 152/2006, viene disposta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Qualora il MUD sia trasmesso tardivamente, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 21 maggio 2022 (ossia entro il 20 luglio 2022), viene irrogata una sanzione tra i 26 e i 160 euro. Nell’ipotesi di ritardo superiore ai 60 giorni, il MUD si considera invece omesso, con le predette conseguenze sanzionatorie. 


In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i veicoli fuori uso, l’art. 13 comma 7 del DLgs. 209/2003 prevede una sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Per la sola omessa comunicazione, è altresì disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.


In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i produttori AEE, viene prevista dall’art. 38 comma 2 lett. h) del DLgs. 49/2014 una sanzione compresa tra i 2.000 ed i 20.000 euro.

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