Le banche e le altre società del gruppo possono rivenderli ai correntisti «clienti professionali» della banca capogruppo
Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 50/2022, che consente alle banche e alle altre società appartenenti al gruppo bancario di rivendere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi ai correntisti “clienti professionali” della banca capogruppo (senza il vincolo che siano state previamente esaurite le precedenti possibilità di cessione consentite dall’art. 121 comma 1 del DL 34/2020), nonché con l’avvenuta formalizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della interpretazione del divieto di cessione parziale nel senso di consentire comunque le cessioni (integrali) per singola quota annuale (si veda “Il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi vale per la singola rata annuale” del 20 maggio 2022), che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio al convegno promosso a Venezia da Eutekne e Credit Agricole, le banche possono (e devono) ricominciare ad assumere impegni per nuove acquisizioni dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi.
A partire da fine gennaio, quando è cominciato il vero e proprio sabotaggio governativo dell’art. 121 del DL 34/2020, seguito da graduali ripensamenti sotto la spinta anche di forti pressioni politiche a livello parlamentare, il mercato delle acquisizioni non si è mai fermato in assoluto, ma si è limitato alle acquisizioni di crediti relativamente alle quali le banche avevano già assunto precedentemente impegni di acquisto verso le controparti.
Ciò che è stato bloccato dalle banche è stata la disponibilità ad assumere nuovi impegni di acquisto per nuove operazioni, per evitare di andare oltre il plafond della loro capacità di assorbimento dei crediti in compensazione con i propri debiti tributari.
La possibilità di rivendere in modo agile ai propri correntisti (seppur con la limitazione dei “clienti professionali”) torna ad ampliare in modo significativo, seppur ovviamente non illimitato, gli spazi di azione delle banche, le quali, anche laddove avessero già esaurito il plafond di acquisti “per uso personale”, potranno calcolare un nuovo plafond di acquisti “per rivendita a clientela professionale”.
Elemento essenziale perché questo accadesse era però, oltre ovviamente all’entrata in vigore della previsione normativa introdotta dall’art. 14 del DL 50/2022 (applicabile su tutti i crediti generati da comunicazioni di esercizio di opzioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022), anche la conferma della lettura interpretativa del c.d. “divieto di cessione parziale” nel senso di obbligare i cedenti non già alla cessione integrale dell’intero credito di imposta, bensì soltanto alla cessione integrale di ogni singola annualità di utilizzo del credito di imposta, ferma restando dunque la possibilità di cedere “anno per anno” le singole annualità e di farlo, anno per anno, anche a favore di cessionari differenti.
Solo così, infatti, le banche vengono messe nelle condizioni di poter concretamente trovare tra i propri correntisti una “clientela professionale” interessata ad acquistare ammontari di crediti di imposta immediatamente utilizzabili in compensazione dall’acquirente (o comunque nel volgere di poche settimane o mesi) e non ammontari di crediti di imposta utilizzabili per quote costanti nell’arco di quattro, cinque o dieci anni.
Ora che le condizioni “minime” legislative e interpretative sono state tutte formalizzate e messe in campo, le banche più avvedute e dinamiche si attiveranno per stimare in tempi brevi un primo plafond di acquisto “per rivendita”, così da suddividerlo tra i gestori delle rispettive reti e arrivare (anzi, tornare) per prime sul mercato.
Viene da sé che la disponibilità delle banche ad acquistare, ma “per la rivendita”, si tradurrà in un ritocco al ribasso dei corrispettivi di acquisto che le banche sono disposte a pagare, rispetto agli attuali 90-91% per i crediti a 5 anni e 78-80% per i crediti a 10 anni, perché in sede di acquisto dovranno tenere conto anche di uno spazio economico da riconoscere a valle al correntista acquirente, appunto per rendere anche per esso vantaggiosa la prospettiva di acquisto.
Sarà d’altro canto una normale logica di aggiustamento dei prezzi in un contesto di mercato caratterizzato da un eccesso di offerta di vendita di crediti rispetto alla domanda di acquisto.
Quello che conta, alla fine, è che il mercato dei crediti riparta e trovi un proprio punto di equilibrio nelle leggi della domanda e dell’offerta, in barba a chi avrebbe voluto semplicemente chiuderlo nemmeno un mese dopo averne previsto la proroga di tre anni.