Data la problematica, che riguarda anche la sostituzione, è allo studio dell’Agenzia la fattibilità tecnica della riapertura di una finestra di 5 giorni
Non c’è solo il tema delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, presentate entro il 29 aprile 2022 e scartate dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorso.
Contrariamente a quello che poteva sembrare dalla lettura delle norme, c’è anche quello delle comunicazioni presentate entro il 29 aprile 2022 e accettate dal canale telematico (quindi validamente presentate nei termini) che non possono essere annullate o sostituite, sempre per via telematica, entro il 5 maggio 2022.
Sulla prima problematica operativa ci siamo già diffusamente soffermati su Eutekne.info (si veda “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse” del 4 maggio 2022).
La seconda problematica era invece rimasta sottotraccia, perché, norme primarie e disposizioni regolamentari alla mano, non si rinviene da nessuna parte la preclusione a presentare oltre il 29 aprile 2022 (purché, ben inteso, entro il 5 maggio 2022) comunicazioni di annullamento o sostituzione di precedenti comunicazioni regolarmente presentate entro il 29 aprile 2022.
Le numerose segnalazioni e le verifiche dirette confermano però che, ferma restando la possibilità di presentare sino al 5 maggio 2022 comunicazioni di annullamento o sostituzione di comunicazioni presentate ad aprile relativamente a spese sostenute nel 2022, per le comunicazioni presentate relativamente a spese sostenute nel 2021 il 29 aprile 2022 costituisce termine finale invalicabile non solo per l’invio delle comunicazioni “originarie”, ma anche per quelle di loro sostituzione o annullamento.
In pratica, si deduce che, anche per le comunicazioni relative alle spese 2021, le specifiche tecniche sono rimaste impostate esattamente come erano state impostate per le comunicazioni relative alle spese 2020, quando, in occasione della proroga del termine finale di presentazione delle comunicazioni sino al 15 aprile 2021, il provv. Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021 n. 83933 aveva espressamente previsto che oltre detto termine prorogato non si sarebbe potuti andare neppure per le comunicazioni di annullamento o di sostituzione.
Questa previsione non risulta però replicata né dal provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) che aveva disposto una prima proroga del termine finale per le comunicazioni delle spese 2021 al 7 aprile 2022, né dall’art. 10-quater del DL 4/2022 che ha ulteriormente prorogato quel termine finale al 29 aprile 2022.
Una mancata esplicitazione che non ha quindi consentito ad alcuno di prendere consapevolezza di questa limitazione operativa e che, sul punto, rende per altro le specifiche tecniche oggettivamente non conformi a quanto emerge dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, seppur certamente conformi alle legittime esigenze tecnico operative di conciliare le tempistiche funzionali alla disponibilità dei dati “definitivi” per la messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’ennesimo frutto avvelenato dell’estremo caos normativo che si è scatenato a partire dall’inizio dello scorso febbraio, quando il legislatore ha cominciato a produrre modifiche in serie della disciplina di cui all’art. 121 del DL 34/2020, rendendo estremamente complicata la gestione di singole pratiche da parte dei contribuenti e sostanzialmente impraticabile la gestione del sistema nel suo complesso da parte delle strutture normative ed informatiche dell’Agenzia delle Entrate.
Ben consapevole di entrambe le problematiche in questione (comunicazioni “scartate post termine” e “validamente presentate nei termini non modificabili post termine”), l’Agenzia delle Entrate starebbe valutando, anche con i propri partner informatici, la fattibilità di una riapertura di una finestra di 5 giorni che consenta ai contribuenti interessati di sistemare le proprie pratiche, presentando le comunicazioni scartate e annullando o sostituendo le comunicazioni validamente presentate.
Resta ben inteso che una soluzione di questo tipo implicherebbe inevitabilmente uno slittamento di qualche giorno, rispetto al 10 maggio, della iscrizione nei cassetti fiscali dei crediti risultanti dalle comunicazioni presentate (da tutti) ad aprile, ma è d’altro canto noto che la perfetta quadratura del cerchio è operazione che non appartiene alla dimensione della realtà.