Modifiche dei termini anche per l’invio delle LIPE del secondo semestre e il versamento del bollo
Con il DL “Semplificazioni fiscali”, approvato ieri dal CdM, si prospettano significative modifiche nel calendario fiscale riguardante l’IVA.
In primo luogo, il decreto – secondo la bozza del testo a nostra disposizione – stabilisce una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT. Con l’intervento sul testo dell’art. 50 comma 6-bis del DL 331/93, infatti, la presentazione degli elenchi avverrà “entro il mese successivo al periodo di riferimento”.
In sostanza, invece che entro il giorno 25, i modelli potranno essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese, ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo (art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011).
La novità interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.
Il DL non individuerebbe una precisa decorrenza della nuova disciplina. Dovrà, dunque, essere precisato da quale mese si possa beneficiare del più ampio termine di presentazione degli elenchi.
Ragionevolmente, posto che il DL entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e assumendo che detta pubblicazione avvenga entro il giorno 24), il nuovo termine potrebbe riferirsi già agli elenchi relativi al mese di maggio 2022. La scadenza del 25 giugno verrebbe, così, posticipata al 30 giugno 2022.
Più certo dovrebbe essere il differimento del termine del 25 luglio 2022, riguardante, a seconda della periodicità del soggetto passivo, la presentazione tanto degli elenchi relativi al secondo trimestre 2022 quanto di quelli relativi al mese di giugno 2022.
In tal caso, il termine verrebbe ulteriormente posticipato al 22 agosto 2022, tenendo conto sia del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini in scadenza al 31 luglio sia del rinvio di quelli che cadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.
Se anche nella versione definitiva del decreto non dovesse essere individuata la decorrenza della disciplina, una prima indicazione utile potrebbe venire, nei prossimi giorni, dall’aggiornamento dello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.
La nuova tempistica di invio dei modelli INTRASTAT, se verrà introdotta dal DL “Semplificazioni fiscali” avrà efficacia a regime. Si ricorda, peraltro, che il contenuto e la periodicità degli elenchi sono stati interessati da diverse novità, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (per un approfondimento, si rinvia a “Novità e semplificazioni negli elenchi INTRASTAT” in Schede di Aggiornamento n. 5/2022).
Ulteriore modifica del calendario IVA concerne il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010) del secondo semestre.
Invece che entro il 16 settembre di ciascun anno, la LIPE potrà essere trasmessa entro il più ampio termine del 30 settembre.
Rimangono invariate le scadenze riferite al primo e al terzo trimestre (ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento), nonché quella relativa al quarto trimestre (ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo).
Nuova soglia per il posticipo del bollo sulle e-fatture
Una modifica che interesserà diversi contribuenti è anche quella relativa all’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Attualmente il pagamento del tributo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del DM 17 giugno 2014):
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno di riferimento, laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non superi 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
A decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 la soglia passerebbe dagli attuali 250 euro a 5.000 euro. Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72), il tributo risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta operazioni non assoggettate a IVA (è il caso, ad esempio, delle operazioni esenti o di quelle fuori campo per le quali sia stata comunque emessa fattura).
Va rilevato, tuttavia, come non sia stata operata alcuna modifica per quanto riguarda il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre (termine per il versamento relativo all’imposta di bollo dovuta per il terzo trimestre); nessuna semplificazione è invece prevista per gli ultimi due periodi dell’anno.