Il provv. dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 10 giugno 2022, n. 202205 ha modificato le disposizioni di attuazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. sconto sul corrispettivo in relazione alle detrazioni edilizie, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, recate dal provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873.
Tali modifiche sono state rese necessarie in ragione delle novità normative che hanno interessato la disciplina che regola dette opzioni.
In particolare, l’art. 28 del DL 4/2022 (modificato in sede di conversione dalla L. 25/2022) ha introdotto:
- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;
- il divieto, per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dal 1° maggio 2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Il divieto di cessioni parziali non si applica ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della ris. n. 21 del 5 maggio 2022.