Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 modifica ancora la disciplina per la cessione dei crediti
Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che il 27 luglio 2022 è stato approvato dalla Camera e che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, modifica per l’ennesima volta la disciplina recata dall’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Verrebbe abrogato, infatti, l’art. 57 comma 3 del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”) che stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso decreto, ndr], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
A seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 comma 1 lett. b) del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore al 1° maggio 2022, la quarta o ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”. I correntisti che potranno acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, quindi, sono tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Come osservato su Eutekne.info (si veda “Apertura sulla platea di correntisti che possono acquistare i bonus edilizi poco utile” del 2 luglio 2022), se, a livello teorico, “l’ampliamento della platea dei correntisti, che possono acquistare i crediti dalla loro banca e dalle altre società appartenenti al gruppo della loro banca, risponderebbe a finalità di rafforzamento e rilancio della disponibilità da parte delle banche ad acquistare crediti di imposta”, sul piano pratico sarà da vedere se con questo ennesimo ritocco della disciplina le banche accetteranno di comprare crediti oltre il limite della propria capacità di utilizzo fiscale diretto (da molti istituti già raggiunto, per lo meno per quanto concerne gli impegni che hanno già assunto), perché appunto hanno a chi rivenderli, relativamente alle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle Entrate anche in data anteriore al 1° maggio 2022.
Se l’abrogazione dell’art. 57 comma 3 del DL 50/2022 venisse confermata, la sola norma che definirebbe la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 comma 1 lett. b) del DL 50/2022 rimarrebbe, infatti, quella recata dal comma 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (anch’esso inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16 luglio 2022, ndr], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” potrebbe valere per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022.
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario.
Dopo la prima cessione a favore di chiunque, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.