Nella circolare n. 23/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento sul termine ultimo per il sostenimento delle spese con diritto alla fruizione
Quando oggetto degli interventi sono edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs. 42/2004 (c.d. “immobili vincolati di interesse storico, artistico o paesaggistico”), il comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 consente di applicare le detrazioni IRPEF/IRES nella versione superbonus agli interventi di efficienza energetica di cui al medesimo comma 2 dell’art. 119 (c.d. “interventi trainati”) anche in assenza della loro esecuzione congiunta ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 (c.d. “interventi trainanti”).
La stessa possibilità viene prevista quando oggetto degli interventi sono edifici per i quali “gli interventi di cui al citato comma 1 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali” (c.d. “immobili soggetti a restrizioni edilizie”).
La circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2020 (§ 3.1.5) ha chiarito che tra gli interventi di efficienza energetica “trainati” ex comma 2 dell’art. 119 che, nel caso di immobili soggetti a vincoli o restrizioni edilizie, possono rientrare nel superbonus al 110% a prescindere dalla loro effettuazione congiunta con interventi “trainanti” ex comma 1 dell’art. 119, rientrano anche quelli di installazione del c.d. “cappotto termico interno” per la singola unità immobiliare.
La ratio della disposizione di “sganciamento” degli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” è evidentemente quella di non complicare la possibilità di beneficiare del superbonus sugli interventi di efficienza energetica con riguardo a quegli edifici per i quali l’intervento “trainante” sull’involucro dell’edificio (c.d. “cappotto termico”) risulta precluso dai vincoli e dalle restrizioni che insistono, dal punto di vista edilizio, sull’edificio.
Tale ratio, oltre che per gli interventi di efficienza energetica, sussiste in verità anche per gli altri interventi “trainati”, quali quelli di installazione di impianti fotovoltaici e di “colonnine” elettriche per la ricarica dei veicoli e quelli di superamento delle barriere architettoniche, ma, poiché la lettera della norma richiama espressamente i soli interventi “trainati” di cui all’art. 14 del DL 63/2013, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022 (§ 2.2) “la possibilità di accedere al superbonus in mancanza di interventi «trainanti» nei casi sopra rappresentati è, invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi «trainati» di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) nonché 8 (installazione per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio”.
Sempre la circolare n. 23/2022 (§ 2.2), dopo aver ribadito quanto già precedentemente chiarito dalla circ. n. 30/2020 (§ 3.1.6), circa il fatto che “la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetica va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti”, aggiunge che “resta fermo, tuttavia, che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio, di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
In altre parole, secondo l’Agenzia delle Entrate, per gli interventi che, in assenza di interventi “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio, hanno per oggetto singole unità immobiliari dell’edificio plurifamiliare vincolato o soggetto a restrizioni edilizie, il termine finale per il sostenimento delle relative spese con diritto a fruire del superbonus non sarebbe il 30 giugno 2022 (ampliato al 31 dicembre 2022 ove al 30 settembre 2022 gli interventi agevolati abbiano raggiunto una percentuale di completamento non inferiore al 30%), previsto dal penultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)”, bensì sarebbe il 31 dicembre 2025 (con percentuale del 110% sino al 31 dicembre 2023 e poi percentuale decrescente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025).
In pratica, con una interpretazione che sembra un po’ forzare il dato letterale della norma, ma in senso favorevole ai contribuenti, l’Agenzia valorizza, pur in assenza di interventi “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio, la natura comunque “trainata” (e non del tutto autonoma) degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio vincolato o soggetto a restrizioni edilizie.
Viene da sé che quanto precede dovrebbe comunque valere solo nella misura in cui l’edificio plurifamiliare sia un condominio, oppure un edificio composto da non più di quattro unità immobiliari e interamente posseduto da una persona fisica (o da più persone fisiche comproprietarie dell’intero edificio), posto che tale è la premessa di applicazione del primo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.