L’opzione può riguardare solo una parte, lasciando la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione
Se in relazione all’opzione per lo sconto sul corrispettivo è stata espressamente chiarita da subito la possibilità per il fornitore di applicare uno sconto “parziale”, lasciando così in capo al beneficiario la parte di detrazione corrispondente alle spese agevolate che avrebbero potuto essere anch’esse oggetto dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, ma che, per accordo tra fornitore e beneficiario, sono state da quest’ultimo sostenute senza “copertura” dello sconto in fattura, è rimasto per lungo tempo dubbio se altrettanto potesse valere con riguardo all’opzione per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.
Tale dubbio risultava implicitamente alimentato anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§ 7), laddove, nel riconoscere la possibilità di uno sconto in fattura “parziale”, rispetto a quello “massimo” che potrebbe essere applicato dal fornitore ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, affermava che la detrazione corrispondente alla parte di spese detraibili “non coperte dallo sconto parziale” può essere fatta valere dal contribuente “in dichiarazione [...] o, in alternativa” mediante opzione “per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico”, dando così adito a un’interpretazione volta ad affermare la natura di alternativa “secca” dell’opzione di cessione a terzi, rispetto alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi (tale per cui, se si esercita l’opzione per la cessione, bisogna per forza esercitarla per l’intero ammontare della detrazione altrimenti spettante in dichiarazione).
La circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 (§ 4.2) ha però chiarito in modo netto e definitivo che l’opzione di cessione del credito esercitata dal beneficiario della detrazione può riguardare anche solo una parte della detrazione altrimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Giova peraltro sottolineare che, a seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale per tutte le cessioni successive alla prima (ossia quelle effettuate dal fornitore che ha precedentemente applicato lo sconto sul corrispettivo, nonché quelle effettuate da coloro che hanno precedentemente acquistato a loro volta il credito), a cura del comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, la “prima cessione” effettuata dal beneficiario della detrazione viene a essere l’unica per cui, a legislazione vigente, è ammessa la cessione anche di una sola parte del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, mentre tutte le altre cessioni devono riguardare l’intero ammontare del credito di imposta “già formatosi” per effetto del precedente esercizio di una opzione di “prima cessione” da parte del beneficiario della detrazione, oppure di una opzione di sconto sul corrispettivo da parte del fornitore.
La circ. n. 19/2022 (§ 4.2) ha comunque chiarito che il divieto di cessione parziale, per le “cessioni successive alla prima opzione”, va inteso avendo chiaro che l’“interezza” del credito di imposta fa storia a sé con riguardo a ciascuna singola annualità di utilizzo in cui il credito di imposta risulta suddiviso.
In altre parole, nel caso ad esempio di un credito di imposta di 100.000 euro utilizzabile in 5 quote annuali costanti di 20.000 euro, il divieto di cessione parziale introdotto dal comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 preclude la possibilità di cedere, ad esempio, 40.000 euro di credito di imposta utilizzabile in 5 quote annuali costanti di 8.000 euro. Non preclude però la possibilità di cedere per intero due delle cinque quote annuali di 20.000 euro, mantenendo la disponibilità delle altre tre per l’utilizzo in compensazione oppure per future separate cessioni anche a favore di cessionari diversi.