Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Cessione del credito anche parziale per il beneficiario della detrazione edilizia

L’opzione può riguardare solo una parte, lasciando la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione

Se in relazione all’opzione per lo sconto sul corrispettivo è stata espressamente chiarita da subito la possibilità per il fornitore di applicare uno sconto “parziale”, lasciando così in capo al beneficiario la parte di detrazione corrispondente alle spese agevolate che avrebbero potuto essere anch’esse oggetto dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, ma che, per accordo tra fornitore e beneficiario, sono state da quest’ultimo sostenute senza “copertura” dello sconto in fattura, è rimasto per lungo tempo dubbio se altrettanto potesse valere con riguardo all’opzione per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.


Tale dubbio risultava implicitamente alimentato anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§ 7), laddove, nel riconoscere la possibilità di uno sconto in fattura “parziale”, rispetto a quello “massimo” che potrebbe essere applicato dal fornitore ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, affermava che la detrazione corrispondente alla parte di spese detraibili “non coperte dallo sconto parziale” può essere fatta valere dal contribuente “in dichiarazione [...] o, in alternativa” mediante opzione “per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico”, dando così adito a un’interpretazione volta ad affermare la natura di alternativa “secca” dell’opzione di cessione a terzi, rispetto alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi (tale per cui, se si esercita l’opzione per la cessione, bisogna per forza esercitarla per l’intero ammontare della detrazione altrimenti spettante in dichiarazione).


La circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 (§ 4.2) ha però chiarito in modo netto e definitivo che l’opzione di cessione del credito esercitata dal beneficiario della detrazione può riguardare anche solo una parte della detrazione altrimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell’ambito della dichiarazione dei redditi.


Giova peraltro sottolineare che, a seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale per tutte le cessioni successive alla prima (ossia quelle effettuate dal fornitore che ha precedentemente applicato lo sconto sul corrispettivo, nonché quelle effettuate da coloro che hanno precedentemente acquistato a loro volta il credito), a cura del comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, la “prima cessione” effettuata dal beneficiario della detrazione viene a essere l’unica per cui, a legislazione vigente, è ammessa la cessione anche di una sola parte del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, mentre tutte le altre cessioni devono riguardare l’intero ammontare del credito di imposta “già formatosi” per effetto del precedente esercizio di una opzione di “prima cessione” da parte del beneficiario della detrazione, oppure di una opzione di sconto sul corrispettivo da parte del fornitore.


La circ. n. 19/2022 (§ 4.2) ha comunque chiarito che il divieto di cessione parziale, per le “cessioni successive alla prima opzione”, va inteso avendo chiaro che l’“interezza” del credito di imposta fa storia a sé con riguardo a ciascuna singola annualità di utilizzo in cui il credito di imposta risulta suddiviso.

In altre parole, nel caso ad esempio di un credito di imposta di 100.000 euro utilizzabile in 5 quote annuali costanti di 20.000 euro, il divieto di cessione parziale introdotto dal comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 preclude la possibilità di cedere, ad esempio, 40.000 euro di credito di imposta utilizzabile in 5 quote annuali costanti di 8.000 euro. Non preclude però la possibilità di cedere per intero due delle cinque quote annuali di 20.000 euro, mantenendo la disponibilità delle altre tre per l’utilizzo in compensazione oppure per future separate cessioni anche a favore di cessionari diversi.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...