L’INPS fornisce un riepilogo delle novità introdotte dal DLgs. 105/2022 in materia di tutela dell’equilibrio vita-lavoro
Con il messaggio n. 3066 pubblicato ieri, in attesa della circolare contenente le istruzioni operative, l’INPS ha fornito un primo riepilogo delle novità introdotte dal DLgs. 105/2022 in materia di maternità, paternità e congedo parentale. Il decreto, che entrerà in vigore il 13 agosto, attua la direttiva Ue 2019/1158 promuovendo un miglior equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
In prima battuta, il messaggio in esame riepiloga l’istituto del congedo di paternità obbligatorio, già previsto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e reso strutturale dalla legge di bilancio 2022, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. in esame. Nel dettaglio, il congedo ha una durata di 10 giorni lavorativi – raddoppiati a 20 giorni in caso di parto plurimo, non frazionabili a ore – ed è fruibile anche in via non continuativa dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto (non più solo entro i 5 mesi dopo la nascita), in caso sia di nascita, sia di morte perinatale del bambino.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione, purché non negli stessi giorni, del congedo di paternità c.d. “alternativo”; quest’ultimo, previsto dall’art. 28 del DLgs. 151/2001, è fruibile soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre (si veda “In arrivo misure per migliorare la conciliazione vita-lavoro” del 29 luglio 2022). Per fruirne, il padre lavoratore dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende assentarsi con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Quanto all’indennità, l’art. 29 del DLgs. 151/2001, come modificato dall’art. 2 del DLgs. 105/2022, riconosce per i giorni di congedo di paternità obbligatorio un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Viene inoltre previsto il diritto, per le lavoratrici autonome, all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravidanza a rischio, erogabile previo accertamento medico dell’ASL (art. 2 comma 1 lett. t) del DLgs. 105/2022).
L’Istituto di previdenza fornisce poi un riepilogo delle novità introdotte in materia di congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi. Riguardo ai primi, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 comma 1 lett. i) del DLgs. 105/2022 all’art. 34 del DLgs. 151/2001, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre e al padre, fino al 12° anno del bambino (invece del 6° anno), spetta un periodo indennizzabile di tre mesi ciascuno, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra genitori di 9 mesi (invece di 6).
Risulta inoltre aumentata, da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del congedo parentale a favore del genitore solo, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno del bambino (invece dell’8°), un’indennità pari al 30% della retribuzione, purché il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Non risultano invece mutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori di cui all’art. 32 del DLgs. 151/2001.
Quanto ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, la normativa risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 105/2022 prevede un periodo di congedo parentale indennizzato pari a 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore e fruibile entro il 12° anno del bambino (invece del terzo anno), a cui è possibile sommare ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra i genitori, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra genitori di 9 mesi (invece di 6 mesi).
Viene infine riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi, con un diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore, da fruire entro l’anno di vita del minore.
Si attende l’aggiornamento degli applicativi per presentare le domande
In attesa dell’aggiornamento degli applicativi in conformità della nuova disciplina, dal 13 agosto 2022 i lavoratori potranno comunque fruire dei congedi in esame presentando richiesta al proprio datore di lavoro, e regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro e presentare successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali telematici.