Fornitore e committente possono accordarsi per prevedere il ribaltamento dal primo al secondo dell’onere implicito
Nell’applicare lo sconto sul corrispettivo in fattura ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, il fornitore anticipa nella sostanza al committente un beneficio di cui quest’ultimo avrebbe altrimenti fruito sotto forma di detrazione fiscale scomputabile dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi per quote costanti in 4, 5 o 10 anni, a seconda del tipo di bonus edilizio.
Per il committente, la trasformazione di un beneficio finanziario recuperabile in 4, 5 o 10 anni (sotto forma di minori pagamenti fiscali) in un beneficio immediatamente fruibile per intero (sotto forma di minori pagamenti commerciali) assomma, al vantaggio economico, un ulteriore vantaggio finanziario, qualora il valore attuale dei flussi di futuri minori pagamenti fiscali risulti inferiore allo sconto applicato in fattura dal fornitore.
Di converso, per il fornitore, la maturazione di un credito di imposta recuperabile in 4, 5 o 10 anni (sotto forma di minori pagamenti fiscali), a fronte di uno sconto che riduce immediatamente l’incasso altrimenti spettante nel rapporto con il committente, determina un minor ricavo effettivo derivante dalle prestazioni rese, se e nella misura in cui il valore attuale dei flussi di futuri minori pagamenti fiscali risulti inferiore allo sconto che ha applicato in fattura.
Nei casi di sconti in fattura applicati in relazione a spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, la circostanza che, a fronte di uno sconto in fattura applicato per 100, maturi in capo al fornitore un credito di imposta recuperabile in 5 o 10 anni di importo nominale esattamente pari a quello dello sconto applicato in fattura, determina sistematicamente una situazione tale per cui il valore attuale dei 5 o 10 flussi annuali di futuri minori pagamenti fiscali risulti inferiore al valore dello sconto applicato in fattura.
In questi casi, è fisiologico che fornitore e committente possano accordarsi per prevedere il ribaltamento dal primo al secondo dell’onere implicito rappresentato dalla differenza tra il (minore) valore attuale del credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato e il suo (maggiore) valore nominale.
Nel caso invece di sconti in fattura applicati in relazione a spese agevolate con il superbonus, la circostanza che, a fronte di uno sconto in fattura applicato per 100, maturi in capo al fornitore un credito di imposta recuperabile in 4 o 5 anni pari a 110, può determinare una situazione di sostanziale equivalenza tra il valore attuale dei 5 flussi annuali da 22 ciascuno (o di 4 flussi annuali da 27,5 ciascuno) di futuri minori pagamenti fiscali e l’ammontare dello sconto applicato in fattura.
Che ciò accada o meno in concreto dipende dal tasso di mercato che attualizza il valore dei predetti flussi annuali futuri.
Sino alla prima metà del 2022, i tassi di mercato applicati dai principali gruppi bancari per l’acquisizione dei crediti di imposta derivanti da superbonus 110% portavano a valori attuali sostanzialmente coincidenti con l’ammontare dello sconto applicato in fattura, se non addirittura a valori attuali “sopra la pari” (ossia oltre 100 su 110).
In tale contesto operativo, il fornitore non aveva causa economica a richiedere al proprio committente che si facesse carico degli oneri finanziari impliciti, per l’evidente ragione che tali oneri finanziari impliciti nello sconto in fattura non venivano sopportati dal fornitore, bensì risultavano interamente “coperti” dal surplus di detrazione riconosciuta dallo Stato.
Con l’aumento dei tassi di interesse e il conseguente aumento dei tassi di mercato applicati dai principali gruppi bancari per l’acquisizione dei crediti di imposta, questo scenario è però mutato, nel senso che, anche per i crediti di imposta derivanti da superbonus, i corrispondenti valori attuali di mercato vanno generalmente a posizionarsi, rispetto allo sconto in fattura applicato dal fornitore, “sotto la pari” (ossia sotto 100; cfr. la voce di Guide Tasso ufficiale di riferimento).
In questo nuovo contesto operativo diviene chiaramente fisiologico che, anche in relazione a sconti in fattura su spese agevolate con il superbonus, fornitore e committente possano accordarsi per prevedere il ribaltamento dal primo al secondo dell’onere implicito rappresentato dalla differenza non tra il (minore) valore attuale del credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato e il suo (maggiore) valore nominale, bensì tra il (minore) valore attuale del credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato e il (maggiore) valore dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura (senza dunque comprendere nel ribaltamento quella parte di oneri finanziari impliciti che continua a trovare “copertura” nel surplus di detrazione riconosciuta dallo Stato).