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In vigore il decreto Semplificazioni fiscali convertito

Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la L. 4 agosto 2022 n. 122: numerose le novità introdotte nell’iter di conversione

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 4 agosto 2022 n. 122, di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”). La disposizione entra in vigore oggi.


L’art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022, con una modifica dell’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.


L’art. 40-quater del DL 73/2022, abrogando l’art. 2 comma 3-ter del DL 50/2022, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de minimis”.


La medesima norma, poi, modifica nuovamente la disciplina recata dall’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”: abrogando l’art. 57 comma 3 del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore al 1° maggio 2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, a favore dei correntisti che siano soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.


Viene poi prevista la proroga al 31 dicembre 2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali, ex art. 1 comma 770 della L. 160/2019 (art. 35 comma 4 del DL 73/2022).


Si stabilisce inoltre che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP (art. 8 comma 1 lett. b) del DL 73/2022).


Viene integrata la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017, stabilendo che, fermo restando il termine del 30 giugno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa il termine è quello previsto per l’approvazione del bilancio (art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022).

In considerazione della turbolenza dei mercati finanziari, è prevista la possibilità, nell’esercizio in corso al 22 giugno 2022, di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante ai valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione al valore di mercato, fatta salva l’ipotesi di perdita durevole (art. 45 comma 3-octies-decies del DL 73/2022).


Numerose, poi, sono le novità relative al Terzo settore: la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS, la sospensione del termine per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS, diverse modifiche alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore e dell’impresa sociale (artt. 25-bis, 26 e 26-bis del DL 73/2022).


Nell’ambito delle modifiche al calendario IVA, viene ripristinato il previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT, ossia il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 3 commi 2-3 del DL 73/2022).


È stata riscritta, nell’ambito del Codice della crisi, la disciplina delle segnalazioni a carico dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 (art. 37-bis del DL 73/2022).


Confermato, infine, il contenuto dell’art. 10 del DL 73/2022, che, modificando in parte l’art. 11 del DLgs. 446/97, ha “raggruppato” in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato, semplificando così la compilazione della dichiarazione IRAP. Peraltro, in sede di conversione, è stata introdotta la facoltà di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole, ove più agevole, recependo così normativamente i chiarimenti della ris. n. 40/2022.


Per quanto riguarda le novità in materia di lavoro, a partire dal 1° settembre 2022 sarà resa strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali. Nella comunicazione telematica – che dovrà essere effettuata secondo le modalità fornite da un DM di prossima emanazione – il datore di lavoro dovrà dunque limitarsi a indicare i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 41-bis del DL 73/2022).

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