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LIPE differite al 30 settembre coordinate con i registri precompilati

Confermato il nuovo termine per i dati del secondo trimestre, introdotto dal DL 73/2022 convertito

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.


L’art. 3 del DL 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del DL 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.


Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle LIPE riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello IVA (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).


Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle LIPE precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del DLgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA su base trimestrale per opzione.


La bozza della comunicazione LIPE relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti IVA precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.


Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione LIPE i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.


Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.


Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).


Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.


Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.


Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.


In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).


La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione IVA annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

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