Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Spunta l’ipotesi 15 settembre per il via alle istanze
È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti, ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
Si ricorda, infatti, che l’art. 33 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 che:
- non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto;
- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto in commento stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.
Il decreto in commento definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).
Sul punto, riporta l’Ansa, affinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.
Nella domanda il lavoratore è tenuto a dichiarare: di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione; di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022; di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro; di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice IBAN per l’accredito dell’importo.
L’INPS e le casse professionali procedono successivamente all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili.
Nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.