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Detrazione IRPEF per mutui anche oltre un anno con ritardo dovuto alla pandemia


In caso di blocchi agli spostamenti regionali e comunali, la valutazione avviene caso per caso

Gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a 4.000 euro annui.


Al fine di beneficiare della suddetta detrazione:

- l’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo;

- l’immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dall’acquisto stesso.


L’emergenza epidemiologica da COVID-19, come evidenziato nelle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 485/2020 e 8/2021, è riconducibile a una causa di forza maggiore che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza. La destinazione dell’immobile a dimora abituale deve infatti essere effettiva e richiede l’espletamento di attività quali il trasloco, l’acquisto di mobili e lo spostamento di persone, oggettivamente impedite dai divieti e dai blocchi agli spostamenti delle persone imposti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 2 giugno 2020, in base ai DPCM 23 febbraio 2020 e 9 marzo 2020, attuativi dei DL 6/2020 e 22/2020.


Secondo l’Amministrazione finanziaria, se la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, i contribuenti possono fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale.


Le citate risposte dell’Agenzia delle Entrate fanno specifico riferimento ai blocchi nazionali imposti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 2 giugno 2020, lasciando quindi da chiarire se la medesima interpretazione possa essere valida anche per gli altri blocchi agli spostamenti imposti da disposizioni regionali e comunali.


La circolare dell’Agenzia 7 luglio 2022 n. 24, nel paragrafo relativo agli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ha poi specificato che, nelle “ipotesi di limitazione agli spostamenti previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la sussistenza della causa di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso”.

Risulta pertanto necessaria, al fine della corretta valutazione della detraibilità degli interessi passivi sui mutui, nel caso in cui sia trascorso il termine di un anno per il trasferimento della dimora abituale nell’immobile, una valutazione dei casi specifici, che analizzi le disposizioni comunali e regionali emanate che hanno causato difficoltà negli spostamenti in pendenza del termine e il periodo per il quale si è protratta tale situazione, per verificare se è sufficiente a “coprire” il ritardo intervenuto.


Nella circolare n. 24/2022 l’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il principio della non decadenza dei benefici in caso di causa di forza maggiore relativa ai divieti negli spostamenti nel periodo dell’emergenza epidemiologica può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui.


Sospensione fino al 31 marzo 2022 per le agevolazioni “prima casa”

Con riferimento alle agevolazioni previste per l’acquisto e il riacquisto della prima casa, si ricorda infine che l’art. 24 del DL 23/2020 aveva previsto la sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato fino al 31 marzo 2022), di tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, nonché in materia di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).


Nello specifico erano sospesi:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;

- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;

- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione infraquinquennale).


L’art. 24 del DL 23/2020 non aveva quindi incluso il termine di un anno previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per le detrazioni IRPEF: per questo motivo si sono resi necessari i chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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