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Esterometro da escludere se sono inviati i corrispettivi telematici

I dati delle operazioni ex art. 22 del DPR 633/72 sono già forniti all’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito dei chiarimenti forniti a riguardo della presentazione del nuovo “esterometro”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2022 (§ 1.1) ha reso noto che la trasmissione dei dati deve “avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori”, in quest’ultimo caso “solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento”.


In termini generali, la ratio dell’adempimento, secondo quanto esposto dall’Agenzia, non sarebbe più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte le cessioni e prestazioni in cui una delle parti è “estera”.


Le indicazioni, così formulate, hanno suscitato il dubbio in merito alla necessità di effettuare la comunicazione transfrontaliera anche da parte dei soggetti che non certificano i corrispettivi mediante fattura (se non richiesta dal cliente), in quanto esonerati ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72.

Non risulta, infatti, così agevole comprendere se l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/2022, menzionando i corrispettivi “comunque certificati”, oltre che con fattura mediante “altro documento”, intendesse riferirsi all’emissione del documento commerciale.


A livello sistematico, tale ipotesi sembrerebbe da escludere poiché le operazioni per le quali è emesso il documento commerciale sono già oggetto di comunicazione telematica all’Agenzia a norma dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

Peraltro, la stessa Amministrazione finanziaria ha lasciato intendere che non vi è l’obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati nell’ambito dell’esterometro, qualora essi siano già inviati (secondo una modalità alternativa), “anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni” che sono messe a disposizione dei soggetti passivi (si pensi ai documenti IVA precompilati ex art. 4 del DLgs. 127/2015).


Anche a livello letterale, la nozione di “altro documento” potrebbe leggersi come riferito ai documenti che sono equiparati alla fattura ai sensi dell’art. 21 comma 1 primo periodo del DPR 633/72, vale a dire “nota, conto, parcella e simili”.

Inoltre, dal punto di vista gestionale, va considerato che il tracciato della fattura elettronica via SdI (specifiche tecniche versione 1.7 e successive) risulta adatto alle sole operazioni per le quali è emesso un documento con il formato della fattura (tra cui i documenti a essa assimilati ex art. 21 comma 1 primo periodo).


Infine, è da osservare che i soggetti passivi che non sono tenuti a emettere la fattura non dovrebbero, di conseguenza, essere tenuti all’identificazione fiscale del cliente e all’individuazione del suo luogo di stabilimento (in Italia ovvero al di fuori del territorio dello Stato).

Tra coloro che sono esonerati dalla fatturazione, vi sono operatori che, per tipologia dell’attività, entrano in possesso dei dati anagrafici della controparte da cui è possibile dedurre il luogo di stabilimento (si pensi ad alberghi, officine di riparazione auto, noleggi B2C ecc.), ma tale condizione dovrebbe comunque essere irrilevante ai fini dell’obbligo di compilazione dell’esterometro.


Un’ulteriore categoria di operazioni per cui si pone il dubbio della compilazione dell’esterometro è rappresentata da quelle cessioni e prestazioni per le quali, oltre a non essere obbligatoria l’emissione della fattura, non sussiste l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici, in via temporanea (DM 10 maggio 2019). In tale ipotesi, vi è la mera annotazione del corrispettivo nell’apposito registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72, senza che siano richieste ulteriori formalità. Ciò vale per le operazioni che già erano esonerate dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, nonché per ulteriori categorie di operazioni (ad esempio, quelle a bordo di navi e aerei o quelle effettuate in via “marginale” rispetto a cessioni/prestazioni esonerate). Anche in questa circostanza, dovrebbero valere le conclusioni di cui sopra, con conseguente esclusione dall’obbligo di presentazione dell’esterometro.


Sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72 (e, quindi, sia dalla certificazione dei corrispettivi che dalla registrazione) i soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS (One Stop Shop) per l’assolvimento dell’IVA, in relazione alle vendite a distanza di beni e ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

È possibile documentare tali operazioni mediante fattura: secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’emissione di fattura verso privati esteri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, posto che “tale obbligo è stato introdotto per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica”.

Su questo e altri aspetti, si rimanda allo Speciale di Eutekne.info “Fatturazione elettronica ed esterometro” di prossima pubblicazione.

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