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Cessionari dei bonus edilizi non responsabili con documentazione della banca

Nessuna responsabilità per il correntista che «riceve» il credito d’imposta dalla banca che ha acquisito la documentazione ed effettuato i controlli

“Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza”.

È questo, collocato alla fine del § 4, il passaggio più rilevante sul piano operativo della parte della circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 33 di ieri, 6 ottobre 2022, dedicata all’esame dei profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, alla luce anche delle modifiche recate al comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), conv. L. 142/2022.


Premesso che, sin dall’originaria introduzione dell’art. 121 del DL 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”, l’art. 33-ter del DL 115/2022, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del DL 50/2022, ha modificato il predetto comma 6 per specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”, seppure il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del DL 50/2022 precisi che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.


Partendo da tale modifica normativa, la circ. n. 33/2022 si sofferma sulle nozioni di dolo e colpa grave, affermando che “occorre fare riferimento al d.lgs. n. 472 del 1997, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998”, sottolineando come la colpa grave ricorra “quando il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”, ma “per i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste” anche “qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del d.lgs. n. 231 del 2007, in violazione dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio”.


In ogni caso, la circolare n. 33/2022 ribadisce che per la valutazione del grado di colpa dell’agente, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell’acquisto di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, si deve tenere conto anche “della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte”.


Questo insieme di statuizioni di principio mantiene evidentemente molto elevata la soglia di diligenza richiesta, in sede di acquisto dei crediti, a operatori professionali quali le banche e gli altri intermediari finanziari e, nonostante alcune utili precisazioni rispetto agli “indici di allerta” esemplificati dall’Agenzia delle Entrate nel § 5.3 della precedente circ. n. 23/2022, sembra non valorizzare adeguatamente la diversificazione nel livello di diligenza richiesto a fronte di crediti assistiti dai visti di conformità, dalle attestazioni e dalle asseverazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rispetto a quello richiesto a fronte di crediti privi di tali visti, attestazioni e asseverazioni.


Molto positivo invece l’inciso interpretativo richiamato in apertura, che, ferme restando le responsabilità delle banche, potrebbe semplificare di molto il loro approccio con correntisti cui potrebbero rivendere crediti di imposta, per liberarsi capacità di compensazione e, quindi, plafond per nuovi acquisti da beneficiari e fornitori che applicano lo sconto.

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