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Modello 770/2022 da trasmettere entro il 31 ottobre

Le principali novità riguardano la sospensione dei versamenti e il trattamento integrativo della retribuzione

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2022, relativo al periodo d’imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).


Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.


I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi. In quest’ultimo caso è necessario inserire il valore “2” nel campo “Tipologia invio”, presente all’interno del frontespizio (riquadro “Redazione della dichiarazione”). Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d’imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del commercialista per quelli di lavoro autonomo.


Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).


Le novità di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:

- la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché per l’emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall’influenza aviaria;

- il recupero del trattamento integrativo.


Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti nuovi codici per il campo n. 15. Nel dettaglio, all’interno dei campi in esame il sostituto d’imposta dovrà indicare:

- il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);

- il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all’interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.


Per il quadro ST, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici COVID-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.


Mentre, per il quadro SV, in presenza dei codici COVID-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.


Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione del codice “P” da inserire nel punto 10 “Note” del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021, ma pertinente l’anno precedente (2020).


Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo SX49 (riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 3/2020) con l’inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno 2020 e recuperato ratealmente nell’anno 2021 dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

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