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Pronta la memorizzazione integrale delle fatture elettroniche via SdI

L’Agenzia delle Entrate recepisce le osservazioni del Garante della privacy

Con il provvedimento n. 433608, pubblicato nella serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate recepisce le indicazioni che il Garante della Privacy aveva fornito nel dicembre 2021 (parere n. 454/2021), e dà attuazione alle disposizioni in tema di memorizzazione integrale delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio.


Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 (introdotto dall’art. 14 del DL 124/2019), i file XML delle e-fatture sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.


L’art. 14 del DL 124/2019 richiedeva, a tale scopo, che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo”, in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.


L’Autorità aveva a più riprese sottolineato gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche (si veda, fra gli altri, il parere Garante della Privacy del 9 luglio 2020 n. 133), posto che all’interno delle stesse sono spesso contenuti dati utili non soltanto ai fini fiscali, che possono inerire, ad esempio, i rapporti intercorrenti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.


Se, poi, in virtù dei divieti posti dall’art. 10-bis del DL 119/2018 e dall’art. 9-bis del DL 135/2018, almeno fino al termine del 2022 permane il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, altrettanto non può dirsi per le operazioni effettuate dai professionisti legali, potenzialmente altrettanto “sensibili”, per cui vige obbligo di certificazione elettronica.


Ciò premesso, il Garante con il citato parere n. 454/2021, aveva condizionato il proprio placet ad alcune specifiche condizioni (si veda “Placet condizionato del Garante Privacy alla memorizzazione integrale delle e-fatture” del 28 dicembre 2021). I campi delle e-fatture afferenti al settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati” (cioè i dati fattura comprendenti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72).


Inoltre, i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.


Grazie alle nuove regole tecniche approvate con il provvedimento n. 433608/2022, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno quindi memorizzare e utilizzare i file XML “per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente”. L’Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che “restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute”.


Quanto alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia potrà memorizzare nella “banca dati fattura integrati” anche il metodo di pagamento e la descrizione delle operazioni. Descrizione che, invece, non può essere memorizzata se le e-fatture sono emesse nei confronti dei consumatori finali o da parte di “cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale”.


Proprio in ragione della delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione di tali operazioni, le fatture elettroniche emesse da prestatori che operano nel settore legale, “individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata”, in modo da garantirne l’intelligibilità nella suddetta banca dati.

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