Dovrebbe essere introdotta anche una «flat tax incrementale» del 15% per i soggetti che non hanno applicato il regime forfetario
Nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 21 novembre, che ha approvato il disegno di legge di bilancio, è stato confermato l’ampliamento dal 2023 del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
L’intervento sarebbe attuato mediante l’incremento del limite di accesso e permanenza relativo ai ricavi e ai compensi, che passerebbe da 65.000 a 85.000 euro. Allo stato attuale, non sembrerebbero esservi in programma modifiche rispetto alle altre condizioni per l’applicazione del regime.
Stando alle anticipazioni, nell’ambito del regime forfetario, verrebbe introdotto anche un correttivo alla regola generale definita dal comma 71 dell’art. 1 della L. 190/2014 che prevede la fuoriuscita dal regime – fino ad oggi, sempre e senza eccezioni – dall’anno successivo in caso di superamento dei requisiti d’accesso o al verificarsi di una causa di esclusione. Similmente a quanto già avviene nel residuale regime di vantaggio, verrebbe introdotta una disposizione che determina la fuoriuscita immediata dal regime forfetario (con transito a quello ordinario IRPEF, IVA e ai connessi adempimenti) se i ricavi e i compensi superano in corso d’anno 100.000 euro.
Un ulteriore intervento nella manovra sarebbe riservato ai soggetti che non aderiscono al regime forfetario per i quali verrebbe introdotta una c.d. “flat tax incrementale” che – stando al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 5/2022 – ammonterebbe “al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro”. Si tratterebbe della medesima aliquota ordinariamente applicata nel regime forfetario, dopo i primi cinque anni di attività.
Nell’attesa del testo del Ddl. di bilancio, è comunque opportuno ricordare che la soglia per l’accesso al regime forfetario si computa sulla base dei ricavi e dei compensi, di cui agli artt. 54, 57 e 85 del TUIR, derivanti dal complesso delle attività d’impresa, di arte o professione esercitate, al netto dell’IVA (ove addebitata da coloro che nell’anno precedente hanno applicato l’imposta nei modi ordinari). Tra i compensi va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; invece, non costituisce parte del compenso a norma dell’art. 54 del TUIR il contributo integrativo dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali private (R.M. n. 109/96).
Sulla base dei chiarimenti della circ. n. 9/2019 e della risposta a interpello n. 517/2019, si computano nel limite anche i compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore (art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR), qualora siano correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Sono invece esclusi dal limite, ad esempio, i componenti positivi da “adeguamento” agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 1 comma 55 lett. a) della L. 190/2014), i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, le somme percepite a titolo di indennità di maternità.
Secondo la disposizione attualmente vigente, la soglia si computa sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite dovrebbe essere fatta con riferimento al nuovo valore in vigore dal 1° gennaio di tale anno; ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista percepisca entro il 31 dicembre 2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000 euro, potrà comunque – a seconda dei casi – accedere al regime o continuare ad applicarlo, atteso che i compensi risulterebbero superiori al limite di 65.000 euro, ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione che dovrebbe entrare in vigore dal 2023 (per tale impostazione, in relazione a precedenti modifiche della soglia, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.2, e n. 9/2019, § 2.2).
Oltre al requisito che sarà oggetto delle prossime annunciate modifiche, occorre considerare che l’applicabilità del regime dal 2023 dipende dal rispetto di ulteriori condizioni da valutare con riguardo all’anno precedente, quali il sostenimento di spese per lavoro di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi, il possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Un’altra ricorrente condizione che potrebbe inibire l’applicazione del regime dal 2023, se non rimossa entro la fine di quest’anno, attiene al possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR.