Oltre al rispetto del termine del 30 novembre, i contribuenti devono aver tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione
Ultimi giorni (c’è tempo fino al 30 novembre 2022), per tutti i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per avvalersi della remissione in bonis con riguardo alle comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e non tempestivamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle opzioni di “cessione differita” delle rate residue riconducibili a spese sostenute nel 2020.
La circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33 (§ 5.4) ha confermato espressamente che, anche con riguardo all’adempimento della presentazione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, può trovare applicazione il meccanismo della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dall’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, ai sensi del quale la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
La remissione in bonis presuppone però che il contribuente “inadempiente entro il termine finale”:
- possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, senza possibilità di compensazione.
Ciò posto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni su spese 2021 e delle “cessioni differite” su spese 2020 (che avrebbero dovuto essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 29 aprile, con estensione del termine allo scorso 15 ottobre per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA) si perfeziona mediante:
- presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021 (ossia, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022);
- versamento tramite modello F24 della sanzione di 250 euro, non compensabile e non ravvedibile.
Considerata la significativa convergenza di scadenze, sia “ordinarie” che “straordinarie”, che insistono sulla data del 30 novembre 2022, non sarebbe irragionevole se venisse consentita una “remissione in bonis della remissione in bonis”, con un ampliamento di questo termine (allo stato, tuttavia, non vi sono rumors in questa direzione e non vi si può quindi fare affidamento).
La circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2022 (§ 5.4) ha precisato che la remissione in bonis con trasmissione della comunicazione di opzione entro il predetto termine “è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata”.
Giova comunque ricordare che il presupposto per la remissione in bonis, rispetto all’omessa presentazione nei termini della comunicazione di opzione, è che, oltre al fatto che sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire del bonus edilizio sulle spese sostenute nell’anno di riferimento per gli interventi agevolati e che non siano già state poste in essere attività di controllo, “i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione” (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2022, § 5.4).