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Confermata la soglia dei contanti a 5.000 euro

Eliminata invece dalla legge di bilancio la previsione sulla possibilità di rifiutare pagamenti tramite carte

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, conferma l’eliminazione della disposizione che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro. Viene, invece, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro. Resta fermo, invece, l’innalzamento a 5.000 euro della soglia al trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi. 


Si ricorda che in base ad una prima versione del Ddl. di bilancio 2023, da un lato, l’obbligo in questione era escluso per importi inferiori ai 30 euro, dall’altro, l’esenzione, entro tale soglia, non era prevista come assoluta, attenendo solo a talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Successivamente si era stabilito che l’esclusione dell’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) avrebbe riguardato solo importi pari o inferiori a 60 euro, indipendentemente dall’oggetto della transazione.


Questa previsione è stata ora stralciata dalla manovra. La conseguenza è che resta pienamente operativo l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, ai sensi del quale, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in questione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81, a eccezione dell’art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/81 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 4 della L. 689/81.


Alla base di questo ripensamento sembrerebbero porsi le perplessità espresse dalla Commissione Ue nel parere del 14 dicembre scorso, nel quale la novità in questione è stata considerata non in linea con le raccomandazioni che il Consiglio Ue aveva formulato all’Italia il 9 luglio 2019 al fine di contrastare l’evasione fiscale. Peraltro, la critica non era limitata a tale previsione, essendo, altresì, estesa all’innalzamento della soglia per il trasferimento tra soggetti diversi del denaro contante a 5.000 euro, nonostante, al momento, non esista un limite comunitario in materia; tanto è vero che diversi Stati Ue non prevedono alcun limite o lo prevedono più elevato.

Ad ogni modo, quest’ultima novità è stata confermata.


Si ricorda, quindi, che il trasferimento tra soggetti diversi del denaro contante, è, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, vietato quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad un determinato limite, attualmente pari a 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro). Il trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.


L’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, attualmente, dispone quanto segue: “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

La legge di bilancio 2023, ora, sostituisce “1.000 euro” con “5.000 euro”. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi varrà il limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).


Restano immutate, infine, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

In particolare, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro si passerà alla soglia di 3.000 euro. Il legislatore, infatti, per tale attività ha previsto la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine del 2022, lasciando immutata l’indicazione di base riferita, appunto, a 3.000 euro (cfr. l’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale solo il divieto di cui al comma 1, ovvero quello all’utilizzo dei contanti oltre i limiti – e non anche la soglia di cui al comma 3, ovvero quella prevista per l’attività di cambiavalute – sarà riferito alla soglia di 5.000 euro).

Resterà pari a 999,99 euro, invece, il limite all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

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