Si possono applicare le sanzioni ridotte per gli avvisi bonari anche se il modello è presentato oltre i 30 giorni
In tema di violazioni in relazione al modello F24, alcuni dubbi potrebbero sorgere con specifico riferimento al modello F24 c.d. “a zero”.
Si consideri ad esempio il caso di importi dovuti a seguito di avvisi bonari inerenti agli esiti della liquidazione automatica, di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, nel caso in cui dai controlli emerga la necessità di versare maggiori imposte.
Tali importi, comprensivi di sanzioni e interessi, devono essere pagati tramite il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97. Come previsto dall’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97, nel caso di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73, si applica la sanzione pari al 30% per ogni importo non versato entro i termini previsti. L’art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97 prevede che, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, le sanzioni si riducono a un terzo, vale a dire al 10% dell’importo dovuto.
La compensazione degli importi dovuti a seguito di avviso bonario con crediti disponibili è ammessa dall’art. 1 del DM 31 marzo 2000. Qualora i crediti disponibili siano di ammontare pari o superiore alle somme da versare, è possibile compensarle interamente. In tal caso, per effetto dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 241/97, è comunque necessario presentare il modello F24 (c.d. “a zero”), al fine di permettere l’acquisizione da parte della Struttura di gestione dei versamenti unificati dei dati necessari al controllo delle compensazioni effettuate e alla corretta ripartizione delle somme tra i diversi enti destinatari.
Alcuni dubbi potrebbero sorgere sulla possibilità di applicare comunque le sanzioni ridotte, nel caso prospettato pari al 10%, in caso di presentazione del modello F24 “a zero” dopo 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.
L’art. 15 comma 2-bis del DLgs. 471/97 sanziona l’omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, con la sanzione amministrativa di 100 euro. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
La circ. Ministero delle Finanze 9 giugno 1998 n. 144 (§ 7.4) ha chiarito che le descritte sanzioni si applicano solo nel caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della compensazione totale tra importi a debito e importi a credito. Nel caso invece di mancata o tardiva presentazione di modello F24 con saldo positivo, si applicano unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento che, nel caso descritto sarebbero, come detto, pari al 30% degli importi dovuti.
Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2017 n. 36, è possibile regolarizzare l’omessa presentazione del modello F24 “a zero” tramite il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, presentando il modello stesso e versando le sanzioni in misura ridotta a:
- un nono, se il ritardo non è superiore a 90 giorni (5,56 euro se il ravvedimento avviene entro 5 giorni lavorativi, 11,11 euro se avviene dopo 5 giorni lavorativi e fino a 90 giorni);
- un ottavo (12,50 euro), se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni e fino a un anno dalla violazione;
- un settimo (14,29 euro), se il ravvedimento avviene entro due anni dalla violazione;
- un sesto (16,67 euro), se il ravvedimento avviene oltre due anni dalla violazione.
Per il pagamento della sanzione, sembrerebbe corretto utilizzare il codice tributo generico “8911” indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è stata commessa la violazione.
Con la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, della precedente omessa presentazione del modello F24 “a zero” si rende quindi manifesta l’avvenuta compensazione degli importi dovuti, comprese le sanzioni ridotte al 10% in caso di definizione degli avvisi bonari. Tali sanzioni devono ritenersi valide in quanto la tardiva presentazione del modello F24 “a zero” non si configura come un tardivo versamento.
Emendabile l’errore per omessa presentazione del modello F24 “a zero”
Con riferimento all’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, la Corte di Cassazione, nella sentenza 31 maggio 2018 n. 13931, sostiene che se il contribuente che non ha presentato il modello F24 “a zero”, per palesare l’avvenuta compensazione come prevede l’art. 19 comma 3 del DLgs. 241/97, dimostra di essere incorso in errore, non può subire alcuna conseguenza pregiudizievole. Non può pertanto essere contestato l’omesso versamento né disconosciuta la compensazione, trattandosi di errore emendabile nel corso dell’eventuale giudizio.