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L’assegnazione di immobili rivalutati chiude tutto con il 16%

Imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione annullate, che assorbe quella dei soci

La riproposizione delle agevolazioni per l’assegnazione ai soci contenuta nel Ddl. di bilancio, pur presentando un termine al 30 settembre 2023 per i primi adempimenti (effettuazione degli atti e versamento della prima rata delle imposte), impone alcune riflessioni già nelle ultime settimane del 2022 per massimizzare il beneficio.


Le situazioni da valutare con più attenzione sono quelle delle società con immobili rivalutati, nelle quali la riserva di rivalutazione non è stata affrancata con l’imposta sostitutiva del 10%, e che hanno al contempo riserve di utili pregresse.


Pur se, di regola, la rivalutazione acquisisce efficacia dal 2024 ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2016 (§ 7) aveva chiarito che, per non disperdere i benefici dell’assegnazione agevolata, questa è trattata, anche se effettuata nel periodo di sospensione degli effetti fiscali, come se la rivalutazione avesse già avuto effetto.


Ciò comporta che, se in contropartita dell’assegnazione viene utilizzata la riserva di rivalutazione, non si realizza alcuna plusvalenza (se, come di regola è, il valore di assegnazione va ad approssimare quello rivalutato), mentre la società assolve l’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione.


I benefici sono considerevoli, tenuto conto che il socio assegnatario può scomputare dall’utile in natura che egli riceve (l’immobile) le somme assoggettate all’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione (così la stessa circ. n. 37/2016, § 3.1). Prendendo ad esempio il caso di una srl, di fatto la stessa avrebbe assolto prima l’imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione e poi quella del 13% sulle riserve in sospensione annullate con l’assegnazione, mentre il socio non pagherebbe nulla. Questo effetto si avrebbe anche per le società di persone in contabilità ordinaria: l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 13% avrebbe, in questo contesto, lo stesso effetto di quello che deriva dall’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione (operazione che non comporta più alcuna conseguenza impositiva sul socio, come a suo tempo evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005, § 3).


In sostanza, prendendo ad esempio il caso della srl partecipata da persone fisiche, in assenza di agevolazioni (e trascurando per un momento la questione della sospensione degli effetti fiscali), l’operazione comporterebbe un onere del 24% per la società (3% di imposta sostitutiva sulla rivalutazione e 21% di IRES a conguaglio) e del 26% per il socio (ritenuta sull’utile in natura). Con le agevolazioni, si chiude tutto con il 16%.


Alcuni problemi potrebbero sorgere se la stessa srl avesse riserve di utili pregressi. Il problema nasce dall’orientamento della circ. n. 37/2016 (§ 1.4) secondo cui l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta risulterebbe possibile solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale). Aderendo a questo principio, che potrebbe fondarsi su un generico criterio civilistico per cui l’ordine di utilizzo delle riserve va da quelle libere a quelle più vincolate (tra cui normalmente quelle in sospensione), ma che non è esplicitato dalle norme di riferimento, il socio sarebbe tenuto ad utilizzare le riserve di utili, in luogo delle riserve di rivalutazione.


Il risultato sarebbe quello per cui il socio realizzerebbe un utile in natura pieno, dal quale non potrebbe scomputare somme assoggettate ad imposizione sostitutiva (che non esisterebbero); il problema sarebbe anche finanziario, posto che si tratterebbe di utili in natura soggetti a ritenuta del 26% per i quali il socio dovrebbe fornire la provvista alla società.


Per questo motivo, nell’ovvia considerazione delle possibilità finanziarie della società, potrebbe essere valutata con favore la distribuzione delle riserve di utili che, se ante 2018, possono beneficiare del regime transitorio previsto dalla L. 205/2017 per i soci qualificati se deliberata entro il 31 dicembre 2022: la delibera, come da ultimo evidenziato dal principio di diritto n. 3/2022, è sufficiente ad attivare il regime transitorio, fatti salvi i comportamenti potenzialmente abusivi (assenza di distribuzione effettiva per un tempo prolungato, retrocessione della distribuzione alla società, ecc.), e trasforma le riserve di utili in debiti verso i soci, per cui all’atto dell’assegnazione esse non esisterebbero più (o esisterebbero in misura minore).


Una pianificazione di massima come quella sommariamente descritta sarebbe, quindi, idonea ad estromettere gli immobili con un’imposizione molto contenuta rispetto a quella ordinaria, pur se chiaramente si tratta di ipotesi che necessitano di più conferme (a monte l’assenza di modifiche alla disciplina dell’assegnazione nella versione definitiva della legge di bilancio, ma in successione la conferma degli orientamenti pregressi dell’Agenzia delle Entrate). I benefici risulterebbero, in particolare, massimi per le strutture destinate allo scioglimento, per le quali l’assenza di una riserva di rivalutazione (eliminata con l’assegnazione) condurrebbe ad una liquidazione anch’essa senza oneri, o con oneri contenuti.

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