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Ravvedimento operoso più caro dal 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM che innalza il tasso d’interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. innalzandolo dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2023.


Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.


Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);

- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).


Effetti sul valore degli usufrutti e delle rendite

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;

- delle rendite o pensioni a tempo determinato;

- delle rendite e delle pensioni vitalizie;

- dei diritti di usufrutto a vita.


Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.


Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;

- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;

- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;

- aziende sottoposte a procedure concorsuali;

- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

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