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Ultime fatture analogiche per le prestazioni sanitarie

Senza una proroga sarà valido ancora per pochi giorni il divieto di emissione di e-fattura via SdI

Il prossimo 31 dicembre potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) rappresentare l’ultimo giorno di efficacia del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Si ridurrebbe quindi sempre di più il perimetro dei soggetti cui è ancora concessa la possibilità di emettere il documento in formato analogico.

Per le annualità dal 2019 al 2022, non hanno potuto emettere e-fattura tramite il Sistema di Interscambio:

- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018).

Tale divieto, intervenuto a ridosso dell’introduzione dell’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C, si era reso necessario a seguito dei rilievi che il Garante per la protezione dei dati personali aveva sollevato, sottolineando come le “maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica”, si riscontrassero in relazione alle “fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense”; si tratta, infatti, di documenti “che comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati, di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione”. 

Accogliendo le istanze del Garante, il legislatore ha disposto che fosse interdetta l’emissione di fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, così da salvaguardare la privacy dei consumatori finali.

L’estensione del divieto a tutto il 2022 avvenne ad opera della legge di conversione del DL 146/2021 (L. 17 dicembre 2021 n. 215), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 (n. 301); non è, quindi, da escludere che anche questa volta la proroga possa essere disposta entro fine anno.

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