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Avvisi bonari: stavolta è "buona" l'Agenzia delle Entrate

Estensione a 20 rate anche per i piani rateali in corso

Con la circolare n. 1, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all’art. 1 commi da 153 a 159 della L. 197/2022.


Si premette che la definizione agevolata degli avvisi bonari e delle relative rateazioni si articola in tre differenti misure.

La prima: le somme richieste al contribuente con avviso bonario per gli anni 2019, 2020 e 2021, anche se notificato dopo il 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di una sanzione ridotta al 3% anziché al 10%, fermo restando l’obbligo di versare la totalità delle imposte e degli interessi.


La seconda: gli avvisi bonari relativi anche ad annualità precedenti, per i quali al 1° gennaio 2023 sia ancora in corso il pagamento rateale, possono essere definiti con sanzione ridotta al 3%. In questo caso la definizione agevolata riguarda solo le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2023.


La terza misura ha invece carattere strutturale: modificando l’art. 3-bis comma 1 del DLgs. 462/97, che nella formulazione precedente prevedeva la possibilità di chiedere il pagamento in 20 rate, anziché 8 rate, solo per importi superiori a 5.000 euro, il comma 159 della legge di bilancio 2023 stabilisce che gli avvisi bonari possono sempre essere definiti in 20 rate.


Ciò premesso, l’Agenzia chiarisce in linea generale che per gli avvisi bonari già notificati e che rientrano nella definizione agevolata, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’ente impositore.

Pertanto, per gli esiti già trasmessi, il contribuente dovrà procedere autonomamente alla definizione agevolata, rispettando i relativi termini di pagamento.


Sempre in linea generale l’Agenzia chiarisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter del DPR 602/73.

Si rammenta in proposito che la disciplina del lieve inadempimento evita la decadenza del contribuente dal beneficio di versare la sanzione ridotta al 10% in caso di omesso o tardivo versamento delle somme dovute a esito del controllo automatizzato.


Di regola, infatti, l’omesso o il tardivo versamento delle somme richieste con l’avviso bonario, comportano la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta al 10% e l’iscrizione a ruolo della sanzione in misura piena del 30% ex art. 13 del DLgs. 471/97.

Pertanto, anche nelle ipotesi di lieve inadempimento – ossia in caso di: versamento delle somme dovute o della prima rata entro 7 giorni dal termine; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva – non si decade dalla definizione agevolata, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (ravvedibili in misura ordinaria).


Simmetricamente, però, se si perde il beneficio della sanzione ridotta al 10%, si decade anche dalla definizione agevolata al 3%.

Ciò detto, con riferimento alla prima misura, l’Agenzia chiarisce che il contribuente, il quale abbia già ricevuto un avviso bonario definibile, ha l’onere di versare le somme dovute o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione al 3%, indicando quindi nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il codice atto relativo alla comunicazione.


Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve essere eseguito entro 30 (o 90) giorni dalla notifica dell’avviso bonario, ma la definizione agevolata si applica anche qualora il contribuente, entro lo stesso termine, presenti i chiarimenti e l’Agenzia notifichi successivamente l’avviso bonario rettificato.


Con riferimento alla seconda misura, l’Agenzia esplicita che la definizione agevolata si applica agli avvisi bonari già notificati e riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per i quali sia regolarmente in corso un piano rateale: la definizione agevolata non comporta dunque alcuna rimessione in termini in caso di pregressa decadenza dal piano rateale.


L’agevolazione per i piani rateali in corso consiste dunque nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Occorre dunque, per i piani rateali in corso, rispettare le scadenze in essere, riducendo semplicemente la sanzione dal 10% al 3% sulle rate non scadute.


Infine, con riguardo alla terza misura, l’Agenzia fornisce un importante chiarimento che ha valenza generale: si prevede infatti che il beneficio del pagamento in 20 rate per debiti anche inferiori a 5.000 euro si applichi anche ai piani rateali in essere al 1° gennaio 2023.

Ciò significa, come precisa anche l’Agenzia, che possono beneficiare dell’estensione a 20 rate anche i piani in essere, che pure rientrano nella definizione agevolata.

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