I chiarimenti forniti dall’Agenzia sul bonus casa acquisti dovrebbero potersi estendere anche al sismabonus acquisti
La detrazione dall’IRPEF del 50% dell’IVA pagata nel corso del 2023 per l’acquisto, sempre nel corso del 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite, è cumulabile con il bonus casa acquisti di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR o con il sismabonus acquisti di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, così come è cumulabile con il “bonus acquisti box auto” di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR, a condizione però, secondo l’Agenzia delle Entrate, che l’acquisto del box auto di nuova realizzazione, presso l’impresa che lo ha realizzato, sia contestuale a quello dell’unità abitativa cui è pertinenziale.
L’agevolazione, introdotta per le spese di acquisto sostenute “entro il 31 dicembre 2023” dal comma 76 dell’art. 1 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), replica la disciplina che era stata introdotta dal comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 per le spese di acquisto sostenute negli anni 2016 e 2017.
Stante la sostanziale identità delle due norme (con la sola eccezione che per la “nuova” detrazione le unità immobiliari acquistate possono essere cedute anche da OICR immobiliari, oltre che dalle imprese che le hanno costruite), al netto della finestra temporale di rispettiva applicazione, appare sin d’ora pacifico che si possa fare riferimento ai chiarimenti di prassi ufficiale diramati dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla prima applicazione della disciplina (circ. 8 aprile 2016 n. 12, 18 maggio 2016 n. 20, § 10, 27 aprile 2018 n. 7, p. 269, 7 luglio 2022 n. 24, p. 289), tra i quali, in particolare, quello recato dal § 10.2 della circ. n. 20/2016, in forza del quale viene confermato come “il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR”.
Nonostante il chiarimento riguardi espressamente il solo “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, non vi è davvero alcuna ragione che possa far dubitare del fatto che il medesimo principio valga anche con riguardo al “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013.
Resta ben inteso che la possibilità di applicazione congiunta, nel corso del 2023, della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA e di uno dei due “bonus acquisti” (i quali, si ricorda, non sono invece applicabili congiuntamente sul medesimo acquisto di unità immobiliare) presuppone comunque che le due agevolazioni si applichino su “pezzi diversi” della spesa sostenuta e non che si “stratifichino” sulla medesima spesa.
In altre parole, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di una unità immobiliare a un prezzo di 200.000 euro + IVA 4%, per una spesa totale di 208.000 euro, sarà possibile applicare:
- la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA su una spesa agevolata di 8.000 euro, cui corrisponde una detrazione IRPEF di 4.000 euro;
- il bonus casa acquisti, oppure il sismabonus acquisti (ovviamente, se e nella misura in cui sussistono tutti i relativi presupposti) su una spesa agevolata di 204.000 euro, ossia sulla spesa per l’acquisto dell’unità immobiliare al netto di quella parte che non si può considerare rimasta a carico dell’acquirente, in quanto “recuperata” sotto forma di detrazione IRPEF ex art. 1 comma 76 della L. 197/2022.
Stando ai precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda altresì che per la spettanza della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA:
- non può essere considerata l’IVA applicata su acconti pagati ante 2023 per acquisti perfezionati nel 2023, né l’IVA applicata su acconti pagati nel 2023 per acquisti perfezionati post 2023 (serve, in altre parole, che sia il pagamento che l’acquisto si collochino temporalmente nel 2023);
- l’unità immobiliare acquisita può anche non essere destinata ad abitazione principale, può anche essere “di lusso” e può anche essere stata concessa in locazione dall’impresa costruttrice prima di essere stata ceduta.