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Dopo il passaggio al regime forfetario fatture senza IVA e ritenuta d’acconto

L’eventuale addebito dell’IVA non esclude dal regime, ma obbliga a correggere il documento

In dipendenza dell’incremento del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario dal 2023, può essere utile ricordare che la scelta del regime è manifestata tramite il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente sin dall’inizio dell’anno, non risultando a tal fine determinanti eventuali adempimenti comunicativi, ad esempio nell’ambito della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), oppure nell’ultima dichiarazione IVA precedente l’applicazione del regime (rigo VA14).


L’utilizzo del regime forfetario viene manifestato, in prima battuta, con l’emissione di fatture in cui sono riportate le annotazioni relative all’esclusione da IVA, assolvendo l’imposta di bollo di due euro per importi superiori a 77,47 euro.

Sulle fatture cartacee emesse è riportata l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell’art. 1 commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190. Si ricorda che la possibilità di emettere fatture cartacee è limitata, in via residuale, ai contribuenti che, nel 2021, non abbiano superato il limite di 25.000 euro di ricavi e compensi (cfr. FAQ Agenzia Entrate 22 dicembre 2022; si veda “Forfetari con fattura analogica nel 2023 anche con ricavi 2022 oltre la soglia” del 29 dicembre 2022).


Per le fatture elettroniche, nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo “Regime fiscale” e il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette - altri casi).

L’erroneo addebito dell’imposta durante il regime forfetario non rappresenta necessariamente un comportamento concludente volto a manifestare la volontà di applicare il regime ordinario, ma comporta, in ogni caso, la necessità di correggere l’errore con l’emissione di note di variazione. Ricorrendo tale eventualità, al fine di evitare contestazioni sotto il profilo del comportamento concludente, è preferibile procedere alla correzione quanto prima, ossia entro il termine per la “teorica” liquidazione periodica di riferimento che avrebbe dovuto effettuarsi nel caso in cui il soggetto non avesse aderito al regime forfetario.


Il regime forfetario va disapplicato se, oltre all’addebito dell’imposta, è stato esercitato il diritto alla detrazione, con liquidazione periodica dell’imposta (risposta a interpello 31 maggio 2021 n. 378).

Per le operazioni che si considerano effettuate nel 2022 durante il regime IVA ordinario, in base all’art. 6 del DPR 633/72, non sono necessarie rettifiche sotto il profilo IVA qualora il pagamento del corrispettivo avvenga nel 2023, durante il regime forfetario. Ad esempio, la fattura per prestazioni professionali emessa a dicembre 2022, ma pagata a febbraio 2023 (periodo in cui è applicato il regime forfetario) non deve essere modificata e l’imposta concorre alla liquidazione periodica dell’ultimo periodo del 2022.


Analoga soluzione è stata formulata per l’ipotesi opposta, in cui la fattura senza IVA sia stata emessa durante il regime forfetario, ma pagata dopo la fuoriuscita dal medesimo; in tal caso, la fattura non deve essere integrata con l’IVA, considerato che l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.1.1).


Nelle fasi iniziali occorre anche tenere a mente che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta”. Pertanto, sulle fatture emesse non è esposta la ritenuta d’acconto ed è indicato che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario ed il relativo riferimento normativo. Ad esempio, può essere indicato “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190”; nelle fatture elettroniche, tale dicitura può essere riportata nel campo “Causale”.


In linea di principio, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sorge in capo al sostituto d’imposta all’atto del pagamento del compenso, in base alla situazione esistente a tale data. Sulla base di ciò, il sostituto d’imposta dovrebbe essere informato dal contribuente dell’ingresso (o della fuoriuscita) dal regime forfetario in modo tale da consentire il corretto adempimento degli obblighi inerenti la ritenuta, anche in difformità rispetto alle informazioni emergenti dalla fattura ricevuta.


Si ipotizzi un professionista in regime ordinario che ha emesso nel 2022 una fattura con esposizione della ritenuta d’acconto. Tale compenso viene pagato nel 2023, periodo nel quale applica il regime forfetario. In tal caso, il professionista dovrebbe informare il sostituto d’imposta del passaggio al regime agevolato e la ritenuta d’acconto non dovrebbe essere operata.


Peraltro, ove la ritenuta sia comunque effettuata, è possibile scomputare l’importo trattenuto dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF mediante indicazione nel rigo RS40 di REDDITI PF, in alternativa alla richiesta di rimborso.

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