L’agevolazione non è legata a interventi di recupero edilizio
La detrazione finalizzata a incentivare le opere eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private, di cui ai commi 12-15 dell’art. 1 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”), compete anche per le spese sostenute per gli anni 2023 e 2024 e, a differenza del c.d. “bonus mobili”, non è legata a nessun intervento di recupero edilizio sull’immobile.
L’agevolazione, infatti, è stata prorogata per gli anni dal 2022 al 2024 dall’art. 1 comma 38 della L. 234/2021 e consiste in una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo (al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte).
Possono beneficiare della detrazione coloro che possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali, ma anche coloro che detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo (contratto di locazione o di comodato). In ogni caso, la detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
L’agevolazione spetta anche ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori (circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 65).
Gli interventi di “sistemazione a verde” sono agevolati qualora siano effettuati:
- su unità immobiliari a uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
In quest’ultima ipotesi, la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022).
La detrazione IRPEF del 36% spetta per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, oltre che per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate “sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale” (circ. Agenzia delle Entrate nn. 7/2021 e 28/2022).
Necessari pagamenti con strumenti tracciabili
Per poter beneficiare dell’agevolazione, inoltre, è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (es. bonifico, assegni bancari, postali, o circolari non trasferibili, bancomat o carte di credito).
Nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione, il documento di spesa deve indicare:
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- la descrizione dell’intervento che deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Per beneficiare del “bonus verde” non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare. Come per le altre detrazioni fiscali, l’agevolazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).
La detrazione che spetta al beneficiario per gli interventi in argomento, inoltre, non può essere ceduta né è possibile optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.