Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Termine «lungo» per i beni materiali 4.0 prorogato al 30 settembre 2023

Nessuna ulteriore estensione è stata prevista nel DL 198/2022

È stato prorogato, ad opera della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022. Nessuna ulteriore estensione è invece prevista, diversamente da quanto inizialmente annunciato, nell’ambito del DL 198/2022 (DL “Milleproroghe”).


A norma dell’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020 le parole “ovvero entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti “ovvero entro il 30 settembre 2023”.


Pertanto, ai sensi del novellato art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.


In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 settembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020; si veda “Bonus investimenti 4.0 più favorevole con «prenotazione» entro fine anno” del 28 dicembre 2022.


Diversamente da quanto inizialmente annunciato dal Governo, nessuna ulteriore proroga è prevista nell’ambito DL 29 dicembre 2022 n. 198, c.d. DL “Milleproroghe”

Nella versione originaria approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso, il DL “Milleproroghe” interveniva sul medesimo termine di cui al citato art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, disponendo un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2023.


Stando al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, infatti, “in materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito”.


L’ulteriore proroga era stata annunciata dal Governo

Nello stesso senso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un comunicato il 21 dicembre 2022 in cui si affermava che il Consiglio dei Ministri “ha prorogato i termini per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso nel 2022 fino al 31 dicembre 2023”.


“La proroga del termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all’offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina”.


Nonostante quanto sopra, allo stato attuale il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti materiali 4.0 prenotati nel 2022 risulta quindi fissato al 30 settembre 2023, come previsto dalla legge di bilancio 2023.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...