Anche gli intermediari abilitati possono accedere con le credenziali Entratel
Entro il prossimo 30 aprile 2023 i debitori interessati devono presentare domanda per accedere alla rottamazione dei ruoli.
Ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata data notizia di una nuova funzionalità denominata “Prospetto informativo” che consente di conoscere in anticipo i carichi rottamabili e il costo della relativa rottamazione.
La rottamazione dei ruoli, disciplinata dall’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022, riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.
I benefici consistono nell’abbattimento delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico può essere dilazionato in massimo 18 rate.
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti a sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, ma il beneficio consiste in questo caso nello stralcio dei soli interessi, comprese le maggiorazioni dell’art. 27 comma 6 della L. 689/81.
Per quanto riguarda le Casse di previdenza, i relativi ruoli rientrano nella rottamazione se, entro lo scorso 31 gennaio, la Cassa ha deliberato in questo senso. Come emerge dalle FAQ (aggiornate al 13 febbraio) di Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Casse che hanno deliberato sono le seguenti:
- la Cassa forense (CNPA FORENSE);
- l’ente di previdenza dei biologi (ENPAB);
- la Cassa dei ragionieri (CNPR);
- l’ente di previdenza dei veterinari (ENPAV);
- l’istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI “GIOVANNI AMENDOLA”).
Anche i debitori che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni (DL 193/2016, DL 148/2017, DL 119/2018) o dal saldo e stralcio (L. 145/2018) possono accedere alla nuova rottamazione.
Tale circostanza è stata ribadita in un comunicato del 10 febbraio 2023 (disponibile sul sito), in cui si specifica che l’accesso avviene alle più vantaggiose condizioni della L. 197/2022, che prevede lo stralcio di tutti gli interessi e non dei soli interessi di mora.
A tal fine, la rata scadente a febbraio 2023 può non essere pagata (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 13 febbraio 2023): ovviamente il debitore deve presentare domanda ex L. 197/2022 entro il 30 aprile, come tutti gli altri.
Per fruire della rottamazione il debitore deve presentare domanda entro il prossimo 30 aprile utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, entro il 30 giugno 2023, liquiderà le somme dovute.
Al fine di conoscere quali debiti rientrano nella rottamazione, è possibile fare richiesta mediante il c.d. “prospetto informativo”, che rilascerà le informazioni del caso in tempi molto celeri se si accede mediante SPID o CIE (nelle 24 ore successive alla richiesta, mediante mail verrà inviato un apposito link).
Anche coloro i quali non sono in possesso della c.d. identità digitale possono inoltrare la richiesta e, successivamente, presentare domanda di rottamazione.
Il prospetto, cosa non da poco, può essere chiesto anche dagli intermediari abilitati dall’area riservata Equipro, inserendo le credenziali Entratel, per conoscere la situazione dei loro assistiti.
Servizio della massima importanza
Nel sito si legge: “Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione”.
Trattasi dunque di un servizio della massima importanza.
Non sono rare le ipotesi in cui è rilevante sapere in tempi veloci quale potrà essere il costo della rottamazione, specie se sui carichi pende un contenzioso.
A parità di benefici (o quando i benefici non si differenziano di molto) sicuramente conviene la rottamazione piuttosto che la definizione della lite, il cui termine per la domanda scade il 30 giugno 2023.