Il nuovo termine del 22 febbraio riguarda sia gli ottici che gli altri soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema TS
Con il provv. n. 43425 pubblicato ieri, 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023 il termine entro il quale gli ottici sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022.
Inoltre, il termine per la trasmissione dei dati, come si legge nelle motivazioni del provvedimento, è prorogato, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di prossima pubblicazione, dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, con riferimento alle sole spese sostenute nel secondo semestre 2022, anche per gli altri soggetti tenuti all’invio dei dati.
In relazione alla categoria degli ottici, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 novembre 2022 ha stabilito che i soggetti con codice ATECO 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” sono tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera sanitaria a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2022.
In via transitoria, il termine previsto per la trasmissione dei dati relativi al 2022 era stabilito al 31 gennaio 2023: per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 è previsto che la trasmissione avvenga con le medesime scadenze stabilite per gli altri soggetti, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 19 ottobre 2020.
La proroga dei descritti termini al 22 febbraio 2023 si è resa necessaria in considerazione del fatto che la mancata trasmissione dei suddetti dati inciderebbe negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni dei redditi precompilate 2023 relative al periodo d’imposta 2022.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e REDDITI PF). Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, pertanto, i soggetti quali le strutture sanitarie, le farmacie e parafarmacie, i medici chirurghi e odontoiatri e gli altri professionisti sanitari trasmettono al Sistema TS i dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.
Per effetto delle suddette proroghe al 22 febbraio 2023, viene di conseguenza rinviato, in deroga a quanto previsto dal provv. 6 maggio 2019 n. 115304, il termine entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2022 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Tale opposizione può essere esercitata:
- fino al 22 febbraio 2023, anziché al 31 gennaio 2023, con riferimento ai dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- dal 3 marzo al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera sanitaria.
Dati a disposizione dell’Agenzia dal 31 marzo 2023
Conseguentemente, viene stabilito che il Sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati delle spese sanitarie sostenute nel 2022 e i relativi rimborsi a decorrere dal 31 marzo 2023, anziché dal 9 marzo 2023.