Con la conversione del Milleproroghe, è disposta un’ulteriore proroga del termine per l’adeguamento semplificato degli statuti di Onlus, ODV e APS
Tra le nuove disposizioni inserite nel Ddl. di conversione del “Milleproroghe” (DL 198/2022), su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, si segnala l’ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus possono beneficiare dei quorum propri delle assemblee ordinarie per adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore.
L’intervento accoglie l’istanza avanzata dal Forum del Terzo settore che, nella memoria del 16 gennaio scorso alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, aveva evidenziato l’opportunità della modifica dell’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017, da un lato, per consentire a ODV e APS interessate dalle richieste di integrazioni documentali e di adeguamenti statutari degli uffici del RUNTS di provvedervi agevolmente e, dall’altro, per garantire modalità semplificate di adeguamento degli statuti agli enti con qualifica di Onlus, nell’attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea.
Con riguardo alle Onlus, è confermato il comma 4 dell’art. 9 del DL 198/2022 che, al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, estende anche per il 2023 la possibilità per le Onlus di essere destinatarie del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli ETS iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del DL 198/2022 sono state apportate ulteriori modifiche al DLgs. 36/2021, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
È confermato il differimento al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, con l’eccezione:
- degli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che si applicano dal 1° gennaio 2022 (decorrenza invariata);
- dell’art. 13 comma 7 (che regola nell’ambito delle società sportive professionistiche l’organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi), che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 (nuova decorrenza inserita dal DL 198/2022).
Contrariamente a quanto previsto dal DL 198/2022 ante conversione, viene rimosso dall’art. 52 comma 2-bis del DLgs. 36/2021 il riferimento espresso alla decorrenza del 1° luglio 2023 per l’abrogazione della seconda parte dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69 comma 2 del TUIR). La soppressione della disposizione dovrebbe comunque rimanere ancorata al prossimo 1° luglio, in linea con la previsione generale dell’art. 51 del DLgs. 36/2021.
Proprio per coordinare il passaggio in corso d’anno da tale regime fiscale alle nuove disposizioni sul lavoro sportivo, si segnala l’inserimento all’art. 51 del DLgs. 36/2021 del nuovo comma 1-bis, a norma del quale per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che, nel 2023, percepiscono compensi di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi assoggettati a imposta ex art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro. Resta fermo che, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima di luglio 2023 e inquadrati tra i redditi diversi, non si dà luogo a recupero contributivo (art. 35 comma 8-quater del DLgs. 36/2021).
Il decreto “Milleproroghe” aveva allineato alla data del 1° luglio 2023 anche l’eliminazione del vincolo sportivo. In base all’art. 31 comma 1 del DLgs. 36/2021, risultante dalle modifiche approvate in sede di conversione del DL 198/2022, tale termine è prorogato al 1° luglio 2024 (anziché al 31 dicembre 2023) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. A carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, viene anche introdotto un obbligo di adeguamento alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2023. In caso di inadempimento, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.