Con l’invio anticipato del modello IVA 2023 si possono comunicare i dati LIPE del quarto trimestre 2022
Entro il 28 febbraio prossimo, i soggetti passivi devono comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2022 presentando la comunicazione LIPE (come per i trimestri precedenti) oppure la dichiarazione IVA riferita a tale anno, comprensiva del quadro VP.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni è un adempimento che riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA. Ne sono esonerati soltanto quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Ad esempio, sono esclusi dalla comunicazione coloro che registrano solamente operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che hanno determinato il venire meno della condizione di esonero.
Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. L’obbligo di invio della comunicazione però sussiste, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Il modello da utilizzare per la comunicazione è quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018. Le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono state aggiornate, da ultimo, il 31 agosto 2022 per tenere conto, fra l’altro, del nuovo termine del 30 settembre previsto per l’invio della comunicazione delle liquidazioni relative al secondo trimestre di ciascun anno (art. 3 comma 1 del DL 73/2022, conv. L. 122/2022).
Come anticipato, in alternativa all’invio del predetto modello, i soggetti passivi possono comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2022 compilando il quadro VP della dichiarazione IVA riferita a tale annualità. In questo caso, però, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023, anziché entro il termine ordinario del 2 maggio 2023 (si ricorda, infatti, che il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è altresì un giorno festivo).
Restano fermi i termini ordinari di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010).
Sulla base delle specifiche tecniche del modello IVA 2023 per il 2022, approvate con il provv. Agenzia delle Entrate n. 25934/2023, la compilazione del quadro VP risulterebbe impedita solamente se la dichiarazione fosse predisposta dopo il 12 marzo 2023. Alla luce dell’attuale quadro normativo, tuttavia, questa data sembrerebbe un mero refuso derivante dal non corretto aggiornamento delle specifiche tecniche relative al periodo d’imposta 2019. Per quest’ultima annualità, la scadenza in esame era il 2 marzo 2020. Una situazione analoga si era già verificata negli scorsi anni (si veda “Il quadro VP anticipa la dichiarazione e sostituisce la LIPE” del 17 febbraio 2022).
Il quadro VP, da compilare nell’ambito della dichiarazione annuale presentata entro il 28 febbraio, possiede un contenuto sostanzialmente identico a quello dell’omonimo quadro della comunicazione delle liquidazioni, salvo:
- alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“ e “Operazioni straordinarie”;
- la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato relativamente al quarto trimestre.
Correzione dei dati tramite il quadro VP o VH
Come precisato dalla circ. Assonime n. 6/2020, se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati è tenuto a compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione annuale è stata presentata entro il mese di febbraio, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini” nella quale non deve essere compilato il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), in assenza di dati da inviare, integrare o correggere per i trimestri precedenti al quarto;
- il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se la dichiarazione annuale è stata presentata oltre il mese di febbraio, con una dichiarazione “Correttiva nei termini” ove indicare tutti i dati richiesti nel quadro, inclusi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione, anche se questi ultimi sono stati indicati nel quadro VP della dichiarazione.