Lo status va indagato anche ai fini dell’assegnazione agevolata
Con la chiusura dell’esercizio 2022 e l’approssimarsi della relativa sessione di bilancio, risulta opportuno fare il punto sulla disciplina delle società di comodo e chiarire quali parametri debbano essere presi in considerazione al fine di valutare il ricorrere di tale status in capo alla società.
Fino al periodo di imposta 2021, nell’ambito delle società di comodo era possibile distinguere tra società non operative (art. 30 della L. 724/94) e società in perdita sistematica (art. 2 commi 36-decies e ss. del DL 138/2011).
In particolare, si qualificavano “in perdita sistematica” le società e gli enti che presentavano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi o che, nel medesimo arco temporale, presentavano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 comma 3 della L. 724/94. In entrambi i casi, la società si considerava di comodo a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.
L’art. 9 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”.
La formulazione impiegata comporta che le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non trovino più applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:
- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
La decorrenza dell’abrogazione dal periodo di imposta 2022 “solare” risulta confermata dai modelli REDDITI 2023 e dalle relative istruzioni in bozza, i quali non recano più le caselle e le indicazioni relative alle società in perdita sistematica. Si ricorda, inoltre, che i modelli REDDITI 2023 devono essere impiegati per i soggetti “non solari” con esercizio in corso al 31 dicembre 2022, cui, per espressa previsione di legge, non si applica più la disciplina delle società in perdita sistematica.
Per il periodo di imposta 2022 (modello REDDITI 2023) rimane, invece, in vigore la disciplina delle società non operative, legata al confronto tra ricavi presunti e ricavi effettivi, a cui si ricollegano le penalizzazioni ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA. Si tratta nello specifico:
- dell’imputazione di un reddito minimo, calcolato, in via presuntiva, quale somma degli importi ottenuti applicando ai valori dei beni “di comodo” (rilevati nell’esercizio) le percentuali previste dall’art. 30 comma 3 della L. 724/94;
- della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%;
- della preclusione del diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel medesimo periodo d’imposta; in aggiunta, le perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto;
- della preclusione al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24, ovvero alla cessione del credito stesso a terzi, per le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA viene esposto in dichiarazione;
- della preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
In aggiunta, in base a quanto previsto dall’art. 1 commi 101 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), nell’ambito dell’agevolazione per l’assegnazione o la cessione ai soci di beni e della trasformazione agevolata in società semplice, le plusvalenze originatesi in capo alla società sono assoggettate a tassazione nella misura del 10,5% (in luogo della misura ordinaria dell’8%) per le società di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Posto che la norma agevolativa interessa le operazioni effettuate nel 2023, i periodi oggetto di monitoraggio ai fini delle società di comodo sono quelli appartenenti al triennio 2020-2022; si rende quindi opportuno effettuare il test di operatività per il periodo 2022, per i casi in cui solo in uno dei periodi 2020 e 2021 la società sia risultata di comodo.
Resta fermo che i soggetti potenzialmente attratti nella disciplina delle società di comodo possono disapplicare tale normativa in modo automatico, ricorrendo alle cause di esclusione o di disapplicazione normativamente previste, oppure valorizzando (anche tramite interpello) le situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti IVA.