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Delega fiscale con impatto sulle società di comodo

È previsto l’aggiornamento dei parametri e delle cause di esclusione dalla disciplina

Tra i criteri direttivi del Ddl. di delega fiscale, già bollinato, l’art. 9 individua la revisione della disciplina delle società non operative prevedendo:

- da un lato, l’individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentono di identificare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati in materia di IVA dalla Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

- dall’altro, la determinazione di cause di esclusione che tengano conto dell’esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici regolati.


L’obiettivo, precisa la Relazione illustrativa al Ddl., è quello di ricondurre la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa. Il tutto tenendo conto del fatto che, diversamente da quanto previsto all’epoca dell’emanazione della disciplina, di fatto sono moltissimi i casi in cui è prevista l’indetraibilità dell’IVA sui beni “di comodo”.


In merito al primo punto (individuazione di nuovi parametri), il riferimento alla giurisprudenza in materia di IVA dovrebbe essere inteso in senso duplice, e quindi sia attraverso una possibile codificazione normativa di situazioni in cui si presume che le società svolgano, o non svolgano, un’attività economica, sia con una possibile graduazione delle penalizzazioni oggi previste.


Per quanto riguarda il primo di questi profili, la legge delega non specifica se il meccanismo possa andare avanti con lo storico sistema dei ricavi presunti calcolato in base a coefficienti o se, al contrario, lo stesso possa essere modificato; per quanto attiene invece al secondo, il richiamo dovrebbe andare all’ordinanza di Cassazione n. 16091/2022, la quale ha demandato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa interna (art. 30 comma 4 della L. 724/94), nella parte in cui stabilisce la perdita definitiva del credito IVA per le società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.


Il secondo criterio direttivo della legge delega riguarda invece l’individuazione di cause di esclusione legate al numero di dipendenti o allo svolgimento di attività in settori regolamentati.

Per quanto riguarda i dipendenti, allo stato attuale si escludono dalla disciplina le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità, per cui è ragionevole attendere le modifiche che verranno adottate con i decreti delegati.


Inoltre, stando alla Relazione illustrativa, dovranno essere escluse le società appartenenti a settori regolamentati che offrono garanzia di esclusione di utilizzo della forma societaria per l’esercizio di attività di mero godimento; potrebbe trattarsi ad esempio delle società che operano nel settore del gas e dell’energia (che facilmente, però, già rispettano i parametri di sostanza economica), in affiancamento a quanto già previsto per le società esercenti pubblici servizi di trasporto oppure per le società per cui è posto l’obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali (tra queste ultime, rientrano, ad esempio, le società finanziarie).


Rimarrebbe invece “in sospeso” la casistica delle holding di famiglia, in quanto attività libera; in tal caso, l’attuale disciplina prevede una tutela parziale, consentendo di escludere dal test di operatività le partecipazioni in società non di comodo.

Resta da chiarire come il futuro intervento normativo si coordini con quanto stabilito dalla proposta di direttiva sulle shell entities (COM(2021) 565 final).


Il sistema proposto a livello comunitario è tale per cui le imprese che presentano profili di rischio sono tenute ad un’apposita comunicazione alle Autorità competenti. Nello specifico, i fattori di rischio rilevanti sono legati al fatto che nei due anni precedenti il 75% dei componenti positivi di reddito conseguiti ricada tra i passive income (tra cui sono contemplati i proventi immobiliari), che l’impresa svolga attività transfrontaliera e che la stessa deleghi a terzi la gestione delle operazioni ordinarie e il processo decisionale relativo a funzioni significative.


Sotto il profilo delle cause di esclusione per le società di comodo “nazionali”, la delega sembra in linea con la disciplina comunitaria che individua ad esempio, oltre alle imprese finanziarie regolamentate, anche le imprese con almeno cinque dipendenti o membri del personale equivalente a tempo pieno che svolgono esclusivamente le attività che generano i redditi pertinenti.


Un tratto distintivo è però rappresentato dalle penalizzazioni che scaturiscono dalla disciplina. Infatti, mentre l’attuale normativa interna prevede, in aggiunta ai limiti all’utilizzo del credito IVA, anche l’imputazione di un reddito minimo, una maggiorazione IRES e un limite all’utilizzo delle perdite fiscali (sulla stessa società), a livello comunitario la finalità è diversa: l’obiettivo è, infatti, quello di evitare la costituzione di società senza una sostanza minima in un altro Stato al di fruire dei relativi vantaggi fiscali, per cui la reazione è quella di prevedere la tassazione del reddito della shell entity nello Stato di residenza dell’azionista, e non nello Stato della società partecipata.

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