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Il bonus locazioni si sdoppia nel quadro RU

Nei modelli REDDITI 2023, il credito 2022 ha un codice nuovo e diverso dal credito 2020 e 2021

Nel modello REDDITI SC 2023, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, concesso, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, alle imprese del settore Turismo e di gestione di piscine, si “stacca” dal credito d’imposta locazioni previsto per i canoni versati negli anni 2020 e 2021.


Si ricorda che l’art. 5 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), limitatamente alle imprese del settore turistico e alle imprese operanti con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.


Grazie al rinvio alla disciplina recata dall’art. 28 del DL 34/2020, il credito locazioni per il 2022 è strutturato sulla falsariga di quello previsto, per alcune mensilità del 2020 e del 2021, dall’art. 28 citato e successive modificazioni.

Tuttavia, mentre il credito locazioni per il 2020 e il 2021, nei modelli REDDITI SC o SP 2023, va indicato, nel quadro RU, con il codice H8, per il credito 2022 è stato creato un nuovo codice: N9.


Rispetto al bonus per il 2020 e il 2021, il credito 2022, oltre ad avere campo di applicazione soggettivamente limitato, è condizionato alla presentazione di un’autodichiarazione che non era richiesta per il credito 2020 e 2021 (i quali, in presenza delle condizioni, spettavano automaticamente, senza necessità di istanze o richieste, salvo, poi, la necessità di presentare l’autodichiarazione aiuti di Stato). Invece, per la spettanza del credito 2022 era necessario presentare, entro il 28 febbraio 2022, l’autodichiarazione istituita con il provv. 30 giugno 2022 n. 253466.


Nei modelli REDDITI SC e SP 2023, quindi, i crediti locazioni sono separati e vanno indicati con codici diversi:

- H8 “canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, per il credito locazioni 2020 e 2021;

- N9 “canoni di locazione imprese turistiche”, per il credito locazioni 2022.


Peraltro, ci si potrebbe domandare come mai, nel modello 2023, riferito al periodo d’imposta 2022, sia possibile indicare i crediti 2020 e 2021, posto che, anche per i soggetti non solari, potrebbe al più ricadere nel periodo 2022 il mese di dicembre 2021 per il quale, però, il credito locazioni non è mai stato previsto.

Si ritiene che ciò sia dovuto all’eventualità che i canoni riferiti alle mensilità del 2020 e del 2021 oggetto di agevolazione siano stati corrisposti solo nel 2022. Infatti, come illustrato anche dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, il credito in parola matura con il pagamento dei canoni, anche se avvenuto in ritardo.


Per quanto concerne il credito 2022, invece, posto che l’agevolazione riguardava i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e poteva spettare solo per canoni versati entro il 29 agosto 2022 (si veda la FAQ 11 luglio 2022), si ricade necessariamente nel periodo di imposta oggetto del modello REDDITI 2023. In breve, quindi, nel modello REDDITI SC 2023 (o REDDITI SP 2023), le imprese del settore turismo e di gestione di piscine che hanno maturato il diritto al credito locazioni per i canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022, versati entro il 29 agosto 2022, e hanno presentato l’autodichiarazione, indicano, nel rigo RU1, il codice N9.

Il modello va compilato dai soggetti che maturano il credito, anche in caso di cessione al locatore.


La cessione del credito al locatore andava comunicata (dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023) con la medesima autodichiarazione approvata con il provv. n. 253466/2022.

In tema di cessione del credito 2022, la lettura delle istruzioni al modello SC 2023, sembra confermare l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla possibile cessione del credito da affitto d’azienda.

Infatti, se è vero che, superato il termine del 31 dicembre 2021, non è più possibile cedere a terzi il credito locazioni, ma solo al locatore (previa accettazione, in luogo del pagamento del canone), come previsto dall’art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020, richiamato “in quanto compatibile” dall’art. 5 del DL 4/2022 (si veda “Cessione del credito locazioni 2022 solo al locatore” del 6 agosto 2022), non sembrerebbe, però, che ciò escluda la cessione del credito nei confronti di chi affitta l’azienda.


Infatti, il credito 2022 (come previsto dall’art. 28 del DL 34/2020) non spetta solo in caso di locazione di immobili (nella misura del 60%), bensì anche in caso di affitto d’azienda comprendente immobili (nella misura del 30% o del 50% per le strutture turistico-ricettive).


Nessuna norma esclude espressamente la possibilità di cedere il credito al soggetto che affitta l’azienda; il solo appiglio per la tesi restrittiva è costituito dal fatto che, nel comma 5-bis dell’art. 28 del DL 34/2020, si menziona solo il locatore tra i possibili cessionari, mentre nell’art. 122 del DL 34/2020 (la cui operatività, però, era limitata al 31 dicembre 2021) era espressamente indicato anche il concedente. Ma il termine “locatore” potrebbe essere inteso in senso ampio, tenendo conto che, in senso lato, l’affitto è pur sempre una forma di locazione, avente a oggetto beni produttivi.


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