La stipula dell’accordo tra le parti di cessione del credito d’imposta da bonus edilizio non è soggetta a particolari requisiti formali
I beneficiari delle detrazioni per superbonus o altri bonus edilizi di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, che hanno sostenuto le spese detraibili nel corso del 2022, senza opzione per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, hanno ancora un solo giorno di tempo (sino a domani, 31 marzo 2023) per presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.
Per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo cessionario, si dovesse dimenticare di rispettare la scadenza, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile rimediare entro il 30 novembre 2023, mediante l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, pagando la sanzione di 250 euro (circ. 6 ottobre 2022 n. 33).
Per coloro per cui, invece, un cessionario pronto ad acquisire il credito ancora non c’è alla data del 31 marzo 2023, la possibilità di presentare la comunicazione di opzione di cessione entro il più ampio termine del 30 novembre 2023, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla già richiamata disciplina della remissione in bonis, è stata “recuperata in extremis” dall’emendamento al DL 11/2023 votato in Commissione Finanze della Camera, ai sensi del quale, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis post 31 marzo 2023 può essere esperita anche “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”.
Attenzione però che tale possibilità di remissione in bonis è subordinata dalla norma al fatto che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.
Se, quindi, un beneficiario, che ha sostenuto spese detraibili nel 2022, comunica post 31 marzo 2023 l’opzione di cessione a favore di un cessionario diverso da uno dei precedenti soggetti (ad esempio, un privato o un’impresa non finanziaria), potrà farlo con remissione in bonis solo se il contratto di cessione era stato concluso ante 31 marzo 2023 (contratto che, si ricorda, secondo la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate non richiede forme particolari, né tanto meno obblighi di registrazione ai fini della prova della sua data di stipula; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16, § 1.2.3).
In pratica, seppur in un modo tortuoso, il combinato disposto delle interpretazioni di prassi ufficiale e della nuova disposizione normativa approvata dalla Commissione Finanze della Camera (e facilmente destinata, come gli altri emendamenti approvati, ad arrivare sino in fondo al processo di conversione del DL 11/2023, considerando che oggi la Camera voterà la questione di fiducia posta ieri dal Governo e posto che i tempi ristretti non lasciano margini di intervento sul testo da parte dell’altro ramo del Parlamento) creano i presupposti perché, di fatto, sia possibile “scavallare” con la remissione in bonis il termine del 31 marzo 2023 con riguardo alla generalità delle opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2022, rimanendo così “in gioco” sino al prossimo 30 novembre.
Resta ben inteso che, in alternativa alla cessione del credito, il contribuente che ha sostenuto le spese detraibili nel 2022 può ovviamente beneficiare dei bonus edilizi nella tradizionale forma di detrazione in dichiarazione dei redditi per quote costanti in 4, 5 o 10 anni, a seconda della tipologia di bonus.
Per chi ha un’imposta sul reddito “incapiente” rispetto alla quota costante di detrazione, si tratta ovviamente di alternativa ben poco attraente.
Al fine di ridurre i casi di “incapienza”, la Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento che inserisce nell’art. 119 del DL 34/2020 un nuovo comma 8-quiquies, ai sensi del quale, per le spese superbonus sostenute nel 2022, il contribuente può optare (senza possibilità di revoca) per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4.
Tuttavia, per poter esercitare tale opzione bisogna attendere la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 (ossia quella che sarà presentata nel 2024) e bisogna astenersi dall’indicare nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (ossia quella che sarà presentata nei prossimi mesi del 2023) la prima quota costante di detrazione superbonus riferibile alle spese sostenute nel 2022.