Va versata contestualmente la sanzione da 250 euro per ciascuna comunicazione fuori termine Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade giovedì 30 novembre 2023 il termine per trasmettere, aderendo alla remissione in bonis, le comunicazioni di opzione, ex art. 121 del DL 34/2020, non presentate entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2023. Si tratta, in particolare, delle comunicazioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo relative a spese sostenute nel 2022 o alle rate residue di detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020 o 2021. Mentre il termine del 30 novembre riguarda i beneficiari delle detrazioni fiscali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per i “non solari” che si avvalgono della remissione in bonis le comunicazioni di opzione devono essere trasmesse entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al 31 marzo 2023. Per fruire della remissione in bonis, è necessaria la co...
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