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Entro il 30 novembre opzioni dei bonus edilizi con remissione in bonis

Va versata contestualmente la sanzione da 250 euro per ciascuna comunicazione fuori termine Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade giovedì 30 novembre 2023 il termine per trasmettere, aderendo alla remissione in bonis, le comunicazioni di opzione, ex art. 121 del DL 34/2020, non presentate entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2023. Si tratta, in particolare, delle comunicazioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo relative a spese sostenute nel 2022 o alle rate residue di detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020 o 2021. Mentre il termine del 30 novembre riguarda i beneficiari delle detrazioni fiscali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per i “non solari” che si avvalgono della remissione in bonis le comunicazioni di opzione devono essere trasmesse entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al 31 marzo 2023. Per fruire della remissione in bonis, è necessaria la co...

Il disegno di legge di conversione del decreto cessioni incassa la fiducia

Il testo votato dalla Camera amplia le fattispecie fuori dal blocco delle opzioni e contiene norme di interpretazione autentica su SAL e varianti CILA Con 185 voti favorevoli e 121 contrari la Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 11/2023. Viene confermata l’estensione al 30 settembre 2023 (in luogo dell’attuale 31 marzo 2023) del termine, di cui al secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Superbonus per le villette fino al 30 settembre” del 28 marzo 2023). La nuova scadenza è stata ribadita inoltre ieri da un comunicato stampa del MEF, che annuncia, in virtù degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 11/2023 “sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, d...

Opzioni di cessione con remissione in bonis entro il 30 novembre di fatto per tutti

La stipula dell’accordo tra le parti di cessione del credito d’imposta da bonus edilizio non è soggetta a particolari requisiti formali I beneficiari delle detrazioni per superbonus o altri bonus edilizi di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, che hanno sostenuto le spese detraibili nel corso del 2022, senza opzione per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, hanno ancora un solo giorno di tempo (sino a domani, 31 marzo 2023) per presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante. Per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo cessionario, si dovesse dimenticare di rispettare la scadenza, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile rimediare entro il 30 novembre 2023, mediante l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, pagando la sanzione di 250 euro (ci...

Modello EAS «tardivo» entro il 31 dicembre Dal 2013, la comunicazione dei dati rilevanti potrà essere effettuata solo entro il 30 settembre

Modello EAS «tardivo» entro il 31 dicembre Dal 2013, la comunicazione dei dati rilevanti potrà essere effettuata solo entro il 30 settembre È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre. Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso...