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Il disegno di legge di conversione del decreto cessioni incassa la fiducia

Il testo votato dalla Camera amplia le fattispecie fuori dal blocco delle opzioni e contiene norme di interpretazione autentica su SAL e varianti CILA

Con 185 voti favorevoli e 121 contrari la Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 11/2023.

Viene confermata l’estensione al 30 settembre 2023 (in luogo dell’attuale 31 marzo 2023) del termine, di cui al secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Superbonus per le villette fino al 30 settembre” del 28 marzo 2023). La nuova scadenza è stata ribadita inoltre ieri da un comunicato stampa del MEF, che annuncia, in virtù degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 11/2023 “sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. 


Approvata anche la possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, da parte di coloro che entro oggi (31 marzo 2023) non riescono a trasmettere la comunicazione di opzione, riferita a spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue di spese 2020 e 2021), per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023, infatti, pagando la sanzione di 250 euro, anche se ad oggi non c’è un accordo di cessione con un terzo cessionario, ma a condizione che la cessione venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati” (si veda “Opzioni di cessione con remissione in bonis entro il 30 novembre di fatto per tutti” del 30 marzo 2023). Anche questo punto è toccato dal comunicato stampa del MEF di ieri, anche se in maniera più scarna: “con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023”.


Per le spese superbonus sostenute nel 2022, inoltre, i contribuenti possono optare (senza possibilità di revoca) per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4. Detta facoltà è esercitabile nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 (ossia quella che sarà presentata nel 2024) e bisogna astenersi dall’indicare nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (ossia quella che sarà presentata nei prossimi mesi del 2023) la prima quota costante di detrazione superbonus riferibile alle spese sostenute nel 2022.


In sede di conversione del DL 11/2023, inoltre, vengono accolte le richieste sollevate dal CNDCEC (comunicato 23 febbraio 2023) e dalle associazioni di categoria con riguardo alle norme di interpretazione autentica:

- dell’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e dell’art. 2 commi 2 e 3 del DL 11/2023 per le varianti alla CILA (si veda “Superbonus per le villette esteso per i lavori in corso” del 22 marzo 2023);

- del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, secondo cui la liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal superbonus costituisce una facoltà e non un obbligo;

- dell’art. 119 comma 15 e dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020, secondo cui ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità non è obbligatorio che le stesse siano ricomprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità;

- dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DL 16/2012, concernente la possibilità di aderire alla remissione in bonis in relazione alla ritardata presentazione dell’Allegato B per gli interventi antisismici;

- dell’art. 10-bis del DL 21/2022, che ha introdotto l’obbligo per le imprese appaltatrici di possedere la qualificazione SOA in taluni casi;

- dell’art. 17 comma 1, primo periodo del DLgs. 241/97, concernente le modalità di compensazione dei crediti d’imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (si veda “Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali” del 30 marzo 2023).


Quanto alla norma contenuta nell’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 che dal 17 febbraio 2023 ha soppresso la possibilità di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, sono stati ampliati i casi per i quali il blocco non si applica.

Sarà possibile continuare a optare per cessione e sconto, infatti, per:

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020;

- gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 che risultano costituiti al 17 febbraio 2023 (si tratta degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, delle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, delle Odv iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91 e della APS iscritte negli appositi registri);

- gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119 comma 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) e sugli immobili danneggiati dal sisma che dal 15 settembre 2022 ha colpito i territori della regione Marche.


Sempre in relazione al blocco delle opzioni, infine, sono confermate le disposizioni riguardanti gli interventi in edilizia libera, i bonus acquisti (viene contemplata la detrazione IRPEF spettante per l’acquisto di box auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR) (si veda “Opzioni salve per interventi in edilizia libera con accordo stipulato entro il 16 febbraio” del 24 marzo 2023).


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