Va versata contestualmente la sanzione da 250 euro per ciascuna comunicazione fuori termine
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade giovedì 30 novembre 2023 il termine per trasmettere, aderendo alla remissione in bonis, le comunicazioni di opzione, ex art. 121 del DL 34/2020, non presentate entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2023.
Si tratta, in particolare, delle comunicazioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo relative a spese sostenute nel 2022 o alle rate residue di detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020 o 2021.
Mentre il termine del 30 novembre riguarda i beneficiari delle detrazioni fiscali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per i “non solari” che si avvalgono della remissione in bonis le comunicazioni di opzione devono essere trasmesse entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al 31 marzo 2023.
Per fruire della remissione in bonis, è necessaria la compresenza dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (cfr. sul punto anche la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.4).
Occorre pertanto che al contempo:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione per cui il beneficiario intende esercitare l’opzione;
- il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione);
- non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
- sia versata la misura minima della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Quanto all’ultimo requisito, si ricorda che la sanzione va versata mediante modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), indicando il codice tributo “8114” (ris. Agenzia delle Entrate n. 58/2022).
Non è necessario che il versamento della sanzione avvenga nello stesso giorno di trasmissione della comunicazione di opzione “tardiva”, purché, ovviamente, anche il versamento della sanzione sia effettuato entro il 30 novembre 2023 o nel diverso termine previsto per i “non solari”.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7 settembre 2023 n. 27 (§ 6.2), occorre inoltre che la sanzione pari a 250 euro sia pagata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini (si veda “Sanzione per la remissione in bonis per ogni comunicazione di opzione” dell’8 settembre 2023).
Per quanto riguarda l’opzione di cessione del credito, affinché il beneficiario possa trasmettere mediante remissione in bonis la relativa comunicazione oltre i termini “ordinari” del 31 marzo 2023, è richiesto, in linea di massima, che entro tale data risulti comunque concluso il contratto di cessione tra il beneficiario e il cedente.
Contratto di cessione post 31 marzo a favore dei soggetti “qualificati”
In deroga a tale principio, a norma dell’art. 2-quinquies del DL 11/2023 il beneficiario può validamente avvalersi della remissione in bonis e trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 anche se alla predetta data non disponeva di alcun contratto di cessione, purché la successiva cessione del credito avvenga a favore di c.d. “soggetti qualificati”, ossia:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del DLgs. 385/93;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005 (si veda “Opzioni di cessione con remissione in bonis entro il 30 novembre di fatto per tutti” del 30 marzo 2023).
In altre parole, se al 31 marzo 2023 il beneficiario non solo non aveva trasmesso la comunicazione di opzione per cessione del credito, ma non aveva neppure concluso l’accordo di cessione, potrà comunque trasmetterla entro il 30 novembre 2023 (o entro il diverso termine per i soggetti “non solari”), ma solo con un contratto di cessione a favore dei “soggetti qualificati” sopra elencati.
A tal proposito, peraltro, si evidenzia che non vi sono regole specifiche in merito alla forma da adottare per il contratto di cessione del credito, né sono previsti obblighi di registrazione per accertarne la data di stipula (così la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 § 1.2.3).