Per il Ddl l’iter al Senato è stato rapido: trasmesso dalla Camera martedì, è stato già approvato in via definitiva ieri
Il DL 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023, ha sostanzialmente soppresso dal 17 febbraio 2023 la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Il disegno di legge di conversione è stato trasmesso martedì 4 aprile dalla Camera al Senato, dove ieri – senza aver concluso l’esame in Commissione Finanze – ha incassato la fiducia ed è stato approvato in via definitiva con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Tuttavia, come già commentato su Eutekne.info sono state introdotte numerose novità (cfr. comunicato stampa Min. Economia e Finanze 22 febbraio 2023 n. 29).
Tra di esse si segnala l’estensione al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% per gli interventi in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi e la possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo relative a spese 2022 che non sono state trasmesse entro il 31 marzo 2023.
Sono, inoltre, state apportate modifiche alla norma (clausola di salvaguardia) che consente in taluni casi di poter continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo (sono previsti gli acquisti di box auto pertinenziali e gli interventi in edilizia libera).
È ora prevista, inoltre, l’esclusione dal blocco delle opzioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, per interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP, ONLUS, OdV, APS) e per gli immobili nei territori colpiti da sisma.
Per le spese superbonus sostenute nel 2022, è introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4. Inoltre, è possibile utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate, oltre che per interventi superbonus, anche per il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, e al sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
La legge di conversione contiene inoltre le norme di interpretazione autentica su SAL, visto di conformità, SOA, varianti alla CILA, remissione in bonis per la ritardata presentazione dell’Allegato B per gli interventi antisismici e sulle modalità di compensazione dei crediti d’imposta (si veda “Interpretazione autentica per le varianti di titoli abilitativi” del 5 aprile 2023).
Si segnalano infine che è stata modificata la documentazione da possedere per l’esclusione dalla responsabilità solidale dei cessionari, che le P.A. non possono essere cessionari dei crediti d’imposta e che per le banche cessionarie dei crediti è possibile sottoscrivere le emissioni di BTP.