Per i contratti stipulati dal mese prossimo serve la certificazione già rilasciata per la detraibilità delle spese sopra 516.000 euro
Con il 1° luglio 2023, se l’appalto o il subappalto prevede l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’art. 10-bis del DL 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), la titolarità “della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “certificazione SOA”) da parte, rispettivamente, dell’impresa appaltatrice o dell’impresa subappaltatrice.