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Il 1° luglio scatta l’obbligo SOA per gli interventi edilizi «rilevanti»

Per i contratti stipulati dal mese prossimo serve la certificazione già rilasciata per la detraibilità delle spese sopra 516.000 euro Con il 1° luglio 2023, se l’appalto o il subappalto prevede l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’art. 10-bis del DL 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), la titolarità “della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “certificazione SOA”) da parte, rispettivamente, dell’impresa appaltatrice o dell’impresa subappaltatrice.

Sull’obbligo di SOA per i bonus edilizi da chiarire decorrenza e soglie

Ancora dubbi sulla tempistica di applicazione delle nuove disposizioni sulla certificazione e sul computo dei 516.000 euro di importo dei lavori Urgono chiarimenti ufficiali in relazione al neo introdotto obbligo di certificazione SOA ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e degli altri bonus edilizi di cui al successivo art. 121. Il comma 4 dell’art. 10-bis del DL 21/2022 stabilisce che le nuove disposizioni “non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del” 21 maggio 2022, “nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data” del 21 maggio 2022. Questa formulazione della decorrenza sembrerebbe implicare inevitabilmente che le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di appalto o di subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (si veda “Ancora pochi giorni per evitare la stretta SOA” del 16 maggio 2022). Se prudenza suggerisce di ragio...

Ancora pochi giorni per evitare la stretta SOA

Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori in corso all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto con data certa anteriore La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da “lavori di importo superiore a 516.000 euro”, prevista dall’emendamento approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del DL 21.3.2022 n. 21 (si veda “Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro” del 14 maggio 2022), produce effetti a partire dal 2023, ma, è bene per tutti gli operatori averlo chiaro, entra in vigore immediatamente. A livello di disciplina transitoria, l’ultimo comma dell’articolo che introduce la “stretta” stabilisce infatti che “le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del...

Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro

Dal 1° gennaio al 30 giugno le imprese dovranno almeno aver richiesto l’attestazione, da luglio dovranno obbligatoriamente averla ottenuta Con il Ddl. di conversione del DL 21/2022, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che è stato approvato il 12 maggio 2022 dal Senato e ora all’esame della Camera, viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro”, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al ...