Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori in corso all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto con data certa anteriore
La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da “lavori di importo superiore a 516.000 euro”, prevista dall’emendamento approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del DL 21.3.2022 n. 21 (si veda “Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro” del 14 maggio 2022), produce effetti a partire dal 2023, ma, è bene per tutti gli operatori averlo chiaro, entra in vigore immediatamente.
A livello di disciplina transitoria, l’ultimo comma dell’articolo che introduce la “stretta” stabilisce infatti che “le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Ipotizzando, a titolo esemplificativo, che la legge di conversione del DL 21/2022 entri in vigore il 20 maggio 2022 (ultimo giorno utile per il termine di 60 giorni per la conversione in legge del decreto), ne consegue che, per i lavori non ancora cominciati a tale data e affidati sulla base di contratti di appalto privi di data certa anteriore al 20 maggio, troveranno applicazione le disposizioni secondo cui “ai fini del riconoscimento” del superbonus e degli altri bonus edilizi contemplati dal co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, i lavori devono essere affidati ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della certificazione SOA, oppure almeno di un contratto sottoscritto per l’ottenimento del rilascio della certificazione SOA “al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto”.
Necessario aver richiesto la certificazione SOA
Quindi, restando al nostro esempio, se viene stipulato un contratto di appalto per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l’impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.
In assenza di questo requisito (la cui entrata in vigore è dunque “immediata”), le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al 31 dicembre 2022, perché per quelle sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.
Inoltre, sempre restando al nostro esempio, se alla data del 25 maggio 2022 l’impresa affidataria dei lavori aveva potuto documentare al committente solo il contratto sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA (perché non già in possesso di una certificazione SOA rilasciata), ove il rilascio della certificazione SOA non si perfezioni, le spese sostenute dal committente (che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 continuano a poter beneficiare dei bonus edilizi, come per le spese relative a lavori affidati a imprese che, alla data di stipula del contratto di appalto o subappalto, già risultavano titolari di una certificazione SOA) cessano di essere riconosciute ai fini dei bonus edilizi a partire dal 1° luglio 2023.
Fermo restando che la norma deve ancora passare il vaglio del Senato, è dunque evidente che le imprese interessate, che non dispongono già di una certificazione SOA e che nemmeno abbiano già sottoscritto un contratto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA, devono affrettarsi a compiere gli opportuni passi per non ritrovarsi completamente spiazzate da un giorno per l’altro con l’ormai prossima entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.
Una accortezza sicuramente importante potrebbe essere anche quella di velocizzare il perfezionamento di tutti i contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 516.000 euro che sono in fase di ultimazione, attribuendo ai medesimi data certa con scambio di proposta contrattuale e relativa accettazione a mezzo di posta elettronica certificata, così da “approfittare” della norma transitoria e sottrarli all’ambito di applicazione della nuova norma.
In ogni caso, tutte valutazioni e decisioni da fare e da assumere nel volgere non di pochi mesi o settimane, bensì di pochi giorni.