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Sull’obbligo di SOA per i bonus edilizi da chiarire decorrenza e soglie

Ancora dubbi sulla tempistica di applicazione delle nuove disposizioni sulla certificazione e sul computo dei 516.000 euro di importo dei lavori

Urgono chiarimenti ufficiali in relazione al neo introdotto obbligo di certificazione SOA ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e degli altri bonus edilizi di cui al successivo art. 121.


Il comma 4 dell’art. 10-bis del DL 21/2022 stabilisce che le nuove disposizioni “non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del” 21 maggio 2022, “nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data” del 21 maggio 2022.

Questa formulazione della decorrenza sembrerebbe implicare inevitabilmente che le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di appalto o di subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (si veda “Ancora pochi giorni per evitare la stretta SOA” del 16 maggio 2022).


Se prudenza suggerisce di ragionare in questi termini sino a diversi chiarimenti ufficiali espressi (in ballo c’è infatti il mancato riconoscimento, ai fini dei bonus edilizi, delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023), è opportuno sottolineare come, in assenza della norma di decorrenza di cui al comma 4, il tenore dei commi 1 e 2 dell’art. 10-bis del DL 21/2022 potrebbe consentire di ritenere invece la norma applicabile solo ai lavori affidati, in appalto o subappalto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (dando quindi un tempo consono agli operatori del settore per organizzarsi rispetto a una novità normativa oggettivamente deflagrante).


Altro tema che merita un chiarimento espresso (altrettanto urgente per lo meno sino a quando non venisse chiarito che si può agganciare la decorrenza della norma non già ai contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, bensì a quelli stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023) è quello del computo della soglia di 516.000 euro di importo dei lavori, superata la quale scatta l’obbligo di affidamento dei lavori a imprese in possesso della certificazione SOA (o, transitoriamente, per lo meno di un contratto sottoscritto con un ente certificatore, ai fini del suo rilascio) al momento della sottoscrizione del relativo contratto di appalto o subappalto.


Dal punto di vista letterale, la norma parla di “esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dell’articolo 121” del DL 34/2020.


Se pochi dubbi sembrano potervi essere circa il fatto che rilevino gli importi di tutti i lavori relativi agli interventi previsti dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, ivi compresi quelli non riconducibili al novero dei lavori edili (creando però così i presupposti per situazioni paradossali: si pensi al caso di “imprese non edilizie” che effettuano esclusivamente interventi non edili, ancorché agevolati, le quali dovrebbero comunque risultare titolari di una certificazione SOA per consentire al committente di beneficiare dei bonus edilizi), assolutamente da chiarire è se la soglia di 516.000 euro vada verificata rispetto al totale dei lavori riconducibili a un determinato titolo abilitativo, oppure se vada verificata per “singolo affidamento” e, quindi, “per singolo contratto di appalto” e per “singolo contratto di subappalto”.


Non chiaro se per la soglia conta il totale dei lavori o il singolo affidamento

Questa seconda lettura, che appare in verità più appropriata, dato il tenore letterale della norma e la sua apparente ratio, consentirebbe ad esempio, in presenza di un appalto da 1.000.000 euro, con due subappalti da 300.000 euro ciascuno, di considerare la norma applicabile sul contratto di appalto (che, ai fini del riconoscimento dei bonus di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dovrebbe dunque essere affidato a una impresa con certificazione SOA, o quanto meno, nella fase transitoria, con contratto sottoscritto per il rilascio della certificazione SOA) e di considerarla non applicabile sui due contratti di subappalto (che, ai fini del riconoscimento dei bonus di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, potrebbero dunque essere affidati anche a imprese “non SOA”).


È appena il caso di sottolineare che una interpretazione diversa da questa porterebbe all’assurdo di chiedere certificazioni SOA anche a imprese individuali per subappalti da poche migliaia di euro, ove inquadrati nell’ambito di appalti di importo superiore a 516.000 euro.


Senza questi chiarimenti e senza un’adeguata celerità nella loro emanazione, sarà davvero difficile controbattere a chi ritiene che la vera ratio di norme come questa risieda più che altro nella volontà di taluni ambienti di continuare nel processo di sabotaggio legislativo del superbonus e degli altri bonus edilizi, stante l’impossibilità “politica” di giungere alla loro eliminazione.

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