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Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro

Dal 1° gennaio al 30 giugno le imprese dovranno almeno aver richiesto l’attestazione, da luglio dovranno obbligatoriamente averla ottenuta

Con il Ddl. di conversione del DL 21/2022, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che è stato approvato il 12 maggio 2022 dal Senato e ora all’esame della Camera, viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.


Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro”, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, deve essere affidata:

- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, possano documentare al committente o all’impresa subappaltante “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016.


Le suddette disposizioni non si applicano:

- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022;

- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.


Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.


Certificazione per gli incentivi fiscali ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020

In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020.

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